DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n.372 - Regolamento recante criteri e modalita'' per l''applicazione dell''aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell''Art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e' stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'Art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale e' fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facolta' per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;

Visto l'Art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato Art. 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, cosi' come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

Considerato che, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'Art. 2, della legge regionale n. 2/2006, statuenti le aliquote Irap per le tipologie di contribuenti ivi previste, potranno applicare l'aliquota al 3,25 per cento, di cui al comma 2 della norma medesima, tutte le imprese, in possesso dei requisiti di legge sopraspecificati, operanti in tutti i settori produttivi, relativamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'Art. 12, della legge regionale n. 2/2006, a norma del quale tale legge ha effetto dal 1° gennaio 2006;

Visto l'Art. 11, della legge regionale n. 2/2006, a norma del quale gli effetti dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima;

Considerato l'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 32, del 9 agosto 2006;

Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 11 e 12, della legge regionale n. 2/2006, e in virtu' del suddetto esito positivo dell'esame della Commissione europea, le disposizioni di cui all'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, acquistano efficacia con decorrenza 1° gennaio 2006;

Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2935 del 10 dicembre 2006;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche.» come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2006

ILLY

Regolamento recante criteri e modalita' per...

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