Ordinanza emessa il 14 giugno 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Nasca Giovanni Processo penale - Appello - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46/2006 - Appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare, proposto dalla parte civile prima dell'entrata...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Con sentenza deliberata dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 17 novembre 2004, Nasca Giovanni e' stato assolto dal reato di lesioni (art. 582 cod. pen.) contestatogli perche' il fatto non costituisce reato.

Avverso la sentenza anzidetta, e' stato proposto appello dalla difesa della parte civile costituita, Bruno Pietro, per chiedere l'affermazione della responsabilita' civile dell'imputato e la condanna del medesimo a risarcire il danno.

Dopo la proposizione dell'appello, e' entrata in vigore la legge 26 febbraio 2006, n. 46 recante modifiche ai codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.

Osserva la Corte che l'art. 576 cod. proc. pen., nella sua attuale formulazione, prevede che "la parte civile puo' proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro a sentenza di proscioglimento pronunziata nel giudizio".

Tale norma collocata nel libro riguardante le disposizioni generali in materia di impugnazioni, non indica lo specifico mezzo di impugnazione, essendo stato soppresso il richiamo al "mezzo previsto per il pubblico ministero" che, nella soppressa normativa, costituiva il solo elemento testuale che legittimava l'appello della parte civile.

Sia in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, le quali non consentono la interpretazione "creativa" quand'anche il risultato dovesse essere conforme alle intenzioni del legislatore, sia, e soprattutto, in forza di quanto previsto dall'art. 568 cod. proc. pen., il quale, fissando in via generale il principio della tassativita' del mezzo d'impugnazione, stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai soggetti e con i mezzi espressamente indicati, si deve escludere che la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza che abbia prosciolto l'imputato.

Inoltre, la norma transitoria contenuta nell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 (che e' quella che viene in considerazione nel caso concreto) prevede l'applicabilita' della nuova disciplina anche ai processi in corso, con l'evidente effetto di rendere inammissibili gli appelli proposti dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice, risultando inibito alla detta parte anche il...

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