Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Direttori generali delle ASL - Previsione della decadenza automatica entro il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale (spoil system) - Eccepita inammissibilita' delle questioni per difetto di giurisdizione de...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 96 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002); del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2005); del combinato disposto dell'art. 53, comma 2, e/o dell'art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9; dell'art. 43, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 28 aprile 2006, n. 4, recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)"; rispettivamente promossi dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 19 ottobre 2004; dal Consiglio di Stato, con sei ordinanze del 19 ottobre 2005 e con una ordinanza del 7 febbraio 2006; dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 3 luglio 2006; iscritte ai numeri 589 del registro ordinanze 2005; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 237 e 431 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 2005, e nn. 4, 29, 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di Patrizio Valeri e Domenico Alessio, di Giuseppina Gabriele, di Benito Battigaglia e Carlo Mirabella, di Ernesto Petti, di Adolfo Pipino, Pietro Grasso e Luigi Macchitella, di Giancarlo Zotti, di Franco Condo', di Rosaria Marino, della Regione Lazio e della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 e nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Francesco Castiello e Mario Sanino per Patrizio Valeri e Domenico Alessio; Rosaria Russo Valentini per Giuseppina Gabriele, Adolfo Pipino, Pietro Grasso e Luigi Macchitella; Alfredo Zaza d'Aulisio per Benito Battigaglia e Carlo Mirabella; Corrado De Simone per Ernesto Petti; Diego Perifano per Giancarlo Zotti; Francesco Castiello e Guido De Santis per Franco Condo'; Gennaro Terracciano e Luca Di Raimondo per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Consiglio di Stato ha sollevato, con sei ordinanze (r.o. nn. da 9 a 14 del 2006), questione di legittimita' costituzionale del "combinato disposto" dell'articolo 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005), e dell'articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), in riferimento agli articoli 97, 32, 117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    1.1. - La questione e' insorta in giudizi d'appello avverso le ordinanze con le quali il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto le domande di sospensione cautelare dei provvedimenti con i quali la Regione Lazio aveva dichiarato la decadenza dei ricorrenti dall'incarico di direttore generale di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere e nominato i nuovi direttori generali; cio', appunto, in applicazione del "combinato disposto" dell'art. 55, comma 4, dello statuto della Regione Lazio e dell'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005.

    L'art. 55 ("Enti pubblici dipendenti") dello statuto regionale - dopo aver previsto che, con legge regionale, possono essere istituiti "enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale" (comma 1) - stabilisce che "[i] componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio [regionale], salvo conferma con le stesse modalita' previste per la nomina" (comma 4).

    In virtu' dell'art. 71 ("Disposizioni per la prima attuazione delle norme statutarie in materia di nomine e designazioni di competenza degli organi della Regione e degli enti dipendenti") della legge regionale n. 9 del 2005, "[n]elle more dell'adeguamento della normativa regionale" alla legge statutaria, le norme dello statuto regionale (fra le quali l'art. 55, comma 4) "concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti" si applicano, "anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia" (comma 1), "a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti" (comma 3); in particolare, al fine di dare piena applicazione a quanto disposto (fra gli altri) dall'art. 55, comma 4, dello statuto, "nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso e' adeguata di diritto ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4" (comma 4, lettera a), secondo cui - come detto - "[i] componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio [regionale], salvo conferma con le stesse modalita' previste per la nomina".

    Il remittente non dubita che le controversie vadano ascritte alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che i provvedimenti impugnati "sono chiara espressione di uno straordinario potere attribuito all'amministrazione regionale in ordine all'organizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge, a fronte del quale non sono ipotizzabili se non posizioni di interesse legittimo al suo corretto esercizio".

    In punto di rilevanza, il, contrariamente alla prospettazione dei ricorrenti - secondo cui le Asl sarebbero "enti autonomi" e non gia' "dipendenti" della Regione, sicche' le disposizioni regionali sopra riportate non sarebbero ad esse riferibili - ritiene che le Asl sono enti strumentali della Regione, con conseguente applicabilita' delle norme censurate.

    Rilevato che le domande cautelari dei ricorrenti sarebbero carenti del prescritto requisito del fumus boni iuris e che l'appello cautelare dovrebbe essere rigettato, il giudice remittente sostiene che la normativa sulla quale si fondano i provvedimenti impugnati davanti al Tar del Lazio, e che egli dovrebbe applicare per rigettare l'appello cautelare, e' sospetta di incostituzionalita' sotto vari profili.

    Anzitutto, l'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, nel disporre che l'art. 55 dello statuto regionale si applichi, "in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia", "a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello statuto, degli organi di riferimento della Regione", ricollegherebbe la cessazione dalla carica al rinnovo del Consiglio regionale, "con l'evidente finalita' di consentire alle forze politiche di cui e' espressione il nuovo Consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionali". Ne discenderebbe "una cesura nella continuita' dell'azione amministrativa esplicata dal titolare della carica, non in dipendenza di una valutazione della qualita' di questa [azione], ma di un evento oggettivo, qual e' l'insediamento del nuovo Consiglio all'esito della consultazione elettorale", onde la norma regionale contrasterebbe con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialita' dettati dall'art. 97 Cost. Inoltre, l'art. 55, comma 4, dello statuto regionale, per il modo in cui e' stato attuato dall'art. 71 della legge regionale n. 9 del 2005, sarebbe comunque suscettibile di incidere, in mancanza di ogni "vaglio di rendimento (cfr. in proposito Corte cost. 16 maggio 2002 n. 193), [su] quella stabilita' ed autonomia che consente al dirigente di improntare il suo operato al rispetto dei richiamati principi".

    In considerazione della circostanza che l'attivita' del direttore generale di azienda sanitaria locale si svolge nel settore della sanita' e della tutela della salute, la normativa sarebbe, altresi', lesiva dei fondamentali obiettivi posti dall'art. 32 Cost.

    Le disposizioni censurate violerebbero, infine, un principio fondamentale della materia "tutela della salute" e, pertanto, contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, dalla legislazione statale sarebbe ricavabile il principio fondamentale secondo cui al rapporto di lavoro dei direttori generali delle Asl dev'essere garantita una stabilita' ed autonomia in misura "rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore regionale, ma comunque congrua per l'esercizio, da parte di tali funzionari, delle loro specifiche attribuzioni secondo i canoni [...] di adeguatezza dell'azione amministrativa all'art. 97 Cost.". La menzionata normativa regionale, invece, introdurrebbe una condizione di precarieta' di quel rapporto.

    Infine, la previsione della decadenza dalla carica esulerebbe, secondo il remittente, dalla competenza legislativa regionale, "in quanto, incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro, di cui determina la cessazione, si esplica in realta' nella materia dell'"ordinamento civile", affidato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. alla potesta'...

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