Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2006, n. 266 - Trattazione dei commi 285, 310, 311 e 312 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservate e separate pronun...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 1°, il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 29, 35, 39 e 41 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

  1. - Le Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), e, tra queste, dei commi 285, 310, 311 e 312 dell'art. 1, dei quali si riferisce di seguito il contenuto.

    1.1. - Il comma 285 dispone che "Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997".

    Il comma 310 stabilisce inoltre che "Al fine di razionalizzare l'utilizzazione delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualita' di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi".

    Ai sensi del successivo comma 311, "Le risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonche' per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia' assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni".

    Infine, il comma 312 dispone: "In fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto che la risoluzione degli accordi gia' sottoscritti, di cui al comma 310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento dei relativi interventi".

  2. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 29 del 2006) la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dei commi 285 e 310 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

    La ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, afferma che la previsione, contenuta nel comma 285, di una "destinazione vincolata da parte delle Regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria, comprime in modo evidente l'autonomia di spesa e le funzioni di programmazione di cui e' titolare la Regione, ponendosi [...] in contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione".

    Al riguardo, la difesa regionale aggiunge che non possono essere imposti alle Regioni vincoli di destinazione ai finanziamenti, in materie che non siano di competenza esclusiva statale.

    In merito al comma 310, a detta della ricorrente, la previsione di nuove cause di risoluzione degli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria inciderebbe "retroattivamente, in modo irragionevole, su accordi conclusi, comportando variazioni nel bilancio regionale, che vulnerano l'autonomia finanziaria della Regione, garantita dall'art. 119 Cost.".

    Secondo la difesa regionale, infine, l'illegittimita' della norma di cui al comma 310 non potrebbe essere sanata dal richiamo "alle esigenze di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria"; il mero riferimento alle dette esigenze, infatti, non sarebbe idoneo "a spogliare la Regione dei suoi poteri in materia di edilizia e di tutela della salute".

  3. - Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 35 del 2006) la Regione Piemonte ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dei commi 285, 310, 311 e 312 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

    In particolare, il comma 285 e' censurato in quanto, disponendo un vincolo di destinazione delle risorse regionali residue, avrebbe invaso "l'ambito della programmazione regionale delle spese di investimento nell'edilizia sanitaria, che e' conseguente alla valutazione di situazioni ed esigenze locali".

    In merito ai commi 310, 311 e 312, la Regione osserva come le dette norme modifichino "unilateralmente" le condizioni fissate negli accordi di programma; sarebbero, inoltre, vincolate le somme derivanti dalle previste eventuali risoluzioni dei citati accordi, "destinandole ad interventi specificamente dettagliati". Secondo la ricorrente, pertanto, le norme impugnate risulterebbero lesive, oltre che dell'autonomia finanziaria della Regione, anche dei principi di leale collaborazione e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione.

  4. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo (reg. ric. n. 39 del 2006) la...

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