Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario anziche' al giudice amministrativo - Dedotta violazione dei limiti contenuti nella legge delega nonche' dei parametri che presiedono al ragionevole riparto...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), promosso con ordinanza del 27 aprile 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Maria Rosaria Rubino contro il Comune di Brindisi ed altra, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da una dipendente del Comune di Brindisi al fine di ottenere l'annullamento della delibera della Giunta comunale con la quale era stata disposta l'attribuzione di alcuni incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica e del provvedimento sindacale con il quale uno di quegli incarichi dirigenziali era stato conferito ad un soggetto esterno, il Tribunale amministrativo della Puglia, sezione staccata di Lecce, con ordinanza del 27 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali;

che il rimettente espone che la ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati per violazione di legge ed eccesso di potere e che la controversia dovrebbe essere attratta nella giurisdizione del giudice ordinario in virtu' dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, norma secondo la quale, appunto, sono devolute a quel giudice tutte le controversie relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, non essendo...

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