LEGGE REGIONALE 30 novembre 2006, n.15 - Autorizzazione all''esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l''anno 2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 55 del

4 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Ai sensi dell'Art. 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2007, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2006, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia e' cessata con il 31 dicembre 2006.

  2. Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2007 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.

  3. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2007, ai sensi dell'Art...

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