LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n.16 - Disciplina dei rapporti tra l''autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l''azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attivita'' di interesse generale secondo i principi di sussidiarieta'' e semplificazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 57 del

13 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attivita' d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarieta' orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarieta' e semplificazione e' prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificita', ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunita'.

  2. Sono considerate attivita' d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi sociali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilita' alla generalita' dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

  3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalita' per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilita' sociale, la compartecipazione.

  4. Le attivita' di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

    Art. 2.

    Soggetti della sussidiarieta' orizzontale

  5. Le attivita' di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.

  6. I soggetti singoli od organizzati di cui all'Art. 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attivita' autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalita' di svolgimento e dei benefici...

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