Ordinanza emessa il 6 settembre 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Girardi Pasquale Reati e pene - Prescrizione - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione del termine di prescrizione di tre anni - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del principio d...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso il G.i.p. del Tribunale di Rimini nei confronti di Girardi Pasquale nato il 1° maggio 1969, avverso sentenza del 1° marzo 2006 dal G.i.p. del Tribunale di Rimini.

Sentita la relazione fatta dal consigliere Macchia Alberto lette le conclusioni del p.g. dott. V. D'Ambrosio che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.

O s s e r v a

Con sentenza del 1° marzo 2006, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha pronunciato sentenza con la quale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Girardi Pasquale in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 594 cod. pen. al medesimo ascritti, e commessi il 2 ottobre 2001, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 157 cod. pen., come modificati ad opera dell'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, senza che fossero intervenuti atti interruttivi, a norma dell'art. 160 cod. pen.

Avverso la statuizione adottata dal giudice del merito, evidentemente fondata sulla disposizione dettata dal quinto comma dell'art. 157 cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della richiamata legge n. 251 del 205 - in base al quale e' stabilito che "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria" il termine di prescrizione di tre anni - ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge. A parere del ricorrente, infatti, non puo' ritenersi accoglibile la tesi secondo la quale tale disposizione sarebbe riferibile ai reati di competenza del giudice di pace, per i quali sono previste le peculiari sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', giacche' si perverrebbe all'assurdo di ritenere applicabile il termine di prescrizione piu' breve alle ipotesi piu' gravi, mentre per i reati meno gravi, puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, rimarrebbe applicabile il maggior termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 157 cod. pen. Donde la conclusione secondo la quale, non potendosi "ritenere applicabile ai reati di competenza del giudice di pace il piu' breve termine triennale di prescrizione", occorrerebbe nella specie fare riferimento al primo comma dell'art. 157 cod. pen., con la conseguenza che - considerata l'epoca del commesso reato - deve applicarsi il termine...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT