Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova a scopo terapeutico - Applicabilita' della misura per piu' di due volte - Esclusione - Dedotta disparita' di trattamento con la misura ordinaria dell'affidamento in prova al servizio sociale nonche' lamentata ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza del 19 luglio 2005 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 19 luglio 2005, ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma e 32 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 94, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che il rimettente e' investito della richiesta di affidamento in prova con finalita' terapeutica formulata da persona che gia' due volte si e' avvalsa, in relazione a precedenti condanne, del medesimo beneficio;

che il Tribunale, per quanto le precedenti esperienze si siano concluse negativamente, con la revoca dell'affidamento e la perdurante condizione di tossicodipendenza dell'interessato, ritiene sussistano le condizioni per una nuova applicazione del beneficio, la quale dunque sarebbe preclusa in forza della sola disposizione censurata;

che, a parere del giudice a quo, il divieto d'una ulteriore concessione dell'affidamento a scopo terapeutico violerebbe il principio di uguaglianza ed il "canone di ragionevolezza" sancito dall'art. 3 Cost., posto che la legge, per la misura "ordinaria" dell'affidamento in prova al servizio sociale, non limita in astratto il numero delle possibili applicazioni (art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354...

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