Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norma della Regione Toscana - Incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferite ai dirigenti sanitari ed incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della subordi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. n. 40/2005", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 20 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2006,

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 febbraio 2006 e depositato il successivo giorno 28, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso - in relazione agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, 3 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della l.r. n. 40/2005";

che l'impugnato articolo, evidenzia il ricorrente, ha "dettato una interpretazione autentica" dell'art. 59 della citata legge della Regione Toscana n. 40 del 2005 "non in linea con il vigente assetto costituzionale", stabilendo che esso vada interpretato "nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari "presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo" e che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori o ricercatori) "presuppongono l'esercizio della attivita' assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento"";

che la norma censurata - al pari del predetto art. 59 della legge regionale della Toscana n. 40 del 2005 (articolo che la difesa erariale rammenta essere stato anch'esso "oggetto di...

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