Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Denunciata violazione del principio di eguaglianza...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nel procedimento penale a carico di M. A., iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che il rimettente censura la predetta norma, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non "sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento";

che, secondo il giudice a quo, la censurata disposizione "introduce, di fatto, una diversita' di trattamento dei processi gia' pendenti ed incardinati" (categoria alla quale appartiene - rileva il rimettente - il giudizio principale), rispetto a quelli "per i quali il dibattimento in primo grado non e' ancora stato dichiarato aperto", donde la conseguente "violazione dell'art. 3 della Costituzione", atteso che i "benefici relativi alla maggiore brevita' del termine prescrizionale" sono circoscritti "ad alcuni processi e, quindi ad...

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