Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalita' ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 6 febbraio 2006 dal Tribunale di Roma, del 12 gennaio 2006 dal Tribunale di Chiavari, del 21 dicembre 2005 dal Tribunale di Genova, del 12 gennaio 2006 dal Tribunale di Bologna, del 13 gennaio 2006 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del 10 marzo 2006 dal Tribunale di Bologna, del 16 marzo 2006 dal Tribunale di Roma, del 20 gennaio 2006 e del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 12 dicembre 2005 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, del 12 dicembre 2005 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, del 15 febbraio 2006 dal Tribunale di Teramo, del 20 dicembre 2005 dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Dona' di Piave, del 23 marzo 2006 dal Tribunale di Frosinone, del 1° marzo 2006 dal Tribunale di Monza, del 16 febbraio 2006 dal Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Alatri e del 28 gennaio 2006 dal Tribunale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 77, 81, 84, 86, 100, 167, 171, 181, 182, 292, 296, 305, 310, 390, 395, 419, 462 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13, 14, 15, 23, 24, 25, 37, 41, 43 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di R.F. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Tribunali di Roma, Chiavari, Genova, Bologna, Santa Maria Capua Vetere, Perugia (sede centrale e sezione distaccata di Gubbio), Paola (sezione distaccata di Scalea), Teramo, Venezia (sezione distaccata di San Dona' di Piave), Frosinone (sede centrale e sezione distaccata di Alatri) e Monza, hanno sollevato, con le ordinanze di cui in epigrafe, questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 10, 11, 24, 25, 27, 97, 111 e 117 della Costituzione - dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione);

che tutti i rimettenti censurano la predetta norma, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle piu' favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non "sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento";

che il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, dubita della legittimita' costituzionale della norma suddetta, evocando quali parametri gli artt. 3, 10 e 11 della Carta fondamentale;

che il rimettente - nel premettere che le fattispecie criminose sottoposte al suo esame risulterebbero, in entrambi i giudizi a quibus, ormai estinte per prescrizione, se l'applicazione della nuova (e piu' favorevole) disciplina relativa alla predetta causa di estinzione del reato non fosse preclusa dalla gia' avvenuta dichiarazione di apertura del dibattimento - censura la scelta operata dal legislatore con l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 di far dipendere dal compimento o meno di tale incombente processuale l'operativita' della lex mitior;

che il rimettente - pur dicendosi consapevole che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione deve intendersi limitata al "divieto di retroattivita' della norma penale incriminatrice", non investendo "anche il principio della retroattivita' della norma penale piu' favorevole" - evidenzia, tuttavia, come le deroghe a tale ultimo principio (sancito, in via generale, dall'art. 2, quarto comma, del codice penale) debbano essere "sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli";

che detta evenienza, pero', ad avviso del giudice a quo, non ricorrerebbe nel caso di specie, atteso che la scelta compiuta con la censurata disposizione - e cioe' l'individuazione, quale discrimine temporale per l'applicazione retroattiva della lex mitior, del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento, in luogo di quello della pronuncia della sentenza di primo grado - non appare giustificata dalla "necessita' di "neutralizzare" un accertamento giurisdizionale gia' effettuato sotto il vigore della precedente disciplina";

che la detta opzione legislativa, per contro, "determina una selezione tra le due normative" (in tema di prescrizione) "collegata a profili di aleatorieta', non dipendenti da un atto di impulso processuale avente obiettiva rilevanza", donde la sua irrazionalita';

che il rimettente ipotizza, inoltre, la violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione;

che, al riguardo, egli sottolinea, innanzitutto, come "il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale piu' favorevole" sia enunciato dall'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881), e dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, articolo riprodotto nell'art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (reso esecutivo in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57);

che tale principio, inoltre, e' stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente "alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri", e dunque quale "parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare";

che, pertanto, costituendo il principio stesso sia una "norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta" (alla quale "l'ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell'art. 10 Cost."), sia un "principio generale del diritto comunitario" (rilevante come tale "ai sensi dell'art. 11 Cost."), risulterebbero evocabili anche tali parametri costituzionali, senza, invece, che esso rimettente possa "disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria", non essendo questa soluzione prospettabile - secondo il Tribunale di Roma - rispetto "a principi di carattere generale", cioe' "non consacrati" in "strumenti legislativi dell'Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata";

che anche il Tribunale di Chiavari censura l'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, ipotizzandone il contrasto - sempre nella parte in cui "esclude che i piu' favorevoli termini di prescrizione si applichino ai processi pendenti in primo grado", ove risulti gia' espletato l'incombente di cui all'art. 492 del codice di procedura penale - con gli artt. 3 e 117 Cost;

che, secondo il Tribunale chiavarese, la questione sollevata e' rilevante, giacche', "se si applicassero le norme piu' favorevoli", il reato sottoposto al suo esame risulterebbe prescritto "non solo prima dell'apertura del dibattimento, ma addirittura prima dell'inizio delle indagini preliminari";

che, cio' premesso, il rimettente reputa non ragionevole la scelta compiuta con la censurata disposizione, richiamando quel consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo il quale, in materia penale, "le deroghe alla retroattivita' della norma di favore sono legittime ove ricorra una sufficiente ragione giustificativa", evenienza non ipotizzabile, pero', nel caso di specie;

che la dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce, ad avviso del giudice a quo, "una mera formalita', che non implica alcuna attivita' di acquisizione probatoria o di altro genere", e che risulta, inoltre, carente di "significativita' in relazione all'affermazione di responsabilita' dell'imputato";

che, di conseguenza, essa e' priva di qualsiasi correlazione con la summenzionata causa di estinzione del reato, come conferma il fatto "che tale incombente non costituisce atto interruttivo della prescrizione";

che quanto, poi, all'ipotizzata violazione dell'art. 117 Cost., il Tribunale di Chiavari - richiamata la gia' citata sentenza del 3 maggio 2005 della Corte di giustizia delle Comunita' europee, secondo la quale "il principio dell'applicazione...

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