Ordinanza emessa l'8 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 febbraio 2007) dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento penale a carico di C.F. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimen...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di C.F., nato in Milano il 20 febbraio 1960, ivi residente, imputato:

A) del delitto di cui all'art. 519, primo comma c.p. per avere, con violenza consistita nell'introdursi nell'autovettura appartenente a S. A. R., nel bloccare le braccia della vittima stringendole entrambi i polsi e nello spogliarla degli indumenti che indossava, costretto la predetta S, a congiunzione carnale;

B) del delitto di cui all'art. 527 c.p., per aver compiuto atti osceni in luogo pubblico nei pressi della spiaggia "la Cinta" di S. Teodoro, congiungendosi carnalmente con S. A. R., all'interno dell'autovettura di quest'ultima; nelle stesse circostanze di cui al capo precedente;

C) del delitto di cui all'art. 521, primo comma c.p. per aver compiuto su S. A. R. atti di libidine violenti, palpeggiandole gli organi genitali.

In S. Teodoro, loc. "la Cinta" in data imprecisata del maggio 1992.

Ritenuto che con sentenza del 7 marzo 2003 il Tribunale di Nuoro ha mandato assolto C.F. dalle imputazioni riportate in epigrafe ai capi a) e c) per insussistenza dei fatti e lo ha prosciolto dalla imputazione di cui al capo b) per intervenuta prescrizione e che contro questa decisione ha interposto appello il p.m. presso il medesimo tribunale chiedendo l'affermazione di responsabilita' del C. in relazione ai capi a) e c) e la sua condanna;

Ritenuto che, a norma dell'art. 10, legge 20 febbraio 2006, n. 46, dovrebbe dichiararsi la inammissibilita' della impugnazione proposta dal p.m. restando a questo la possibilita' di proporre ricorso per cassazione giusto il disposto del terzo comma del medesimo art. 10;

Ritenuto che vi e' tuttavia motivo di dubitare della conformita' della legge anzidetta alla Costituzione e che il p.g. presso questo ufficio ha ritenuto ravvisabili i profili di incostituzionalita' gia' denunciati da questa corte in casi analoghi.

O s s e r v a

L'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello...

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