Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del

22 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'Art. 10 della legge regionale n. 28/2004

  1. Nel comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole «anche in qualita' di lavoratori dipendenti».

  2. Dopo il comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 28/2004 e aggiunto il seguente comma 1-bis:

    1-bis. Per coloro che esercitano attivita' di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'Art. 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attivita' come lavoratore dipendente.

    .

  3. Nei commi 3 e 4 dell'Art. 10 della legge regionale n. 28/2004 le parole «operatore di tatuaggio o piercing» sono sostituite da «tecnico qualificato in piercing o tatuaggio».

  4. Dopo il comma 5 dell'Art. 10 della legge regionale n. 28/2004 e aggiunto il seguente comma 5-bis:

    5-bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.

    .

    Art. 2.

    Applicabilita' delle norme

  5. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell'efficacia previsto dall'Art. 15 della legge regionale n. 28/2004.

    La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

    Firenze, 18 dicembre 2006

    MARTINI

    La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2006.

    .ofo=3; Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2006, n. 28 (Disciplina delle attivita' estetica e di tatuaggio e piercing)

    Art. 1.

    Oggetto e definizioni

  6. La presente legge disciplina le attivita' di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

  7. La presente legge disciplina inoltre le attivita' di tatuaggio e piercing.

  8. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

  9. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attivita' di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'Art. 9.

  10. Rientrano fra le attivita' di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalita' sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'Art. 3.

  11. La presente legge non si applica alle attivita' di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.

    Art. 2.

    D i v i e t i

  12. E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attivita' e' riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

  13. E' vietato l'esercizio dell'attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

    Art. 3.

    Attrezzature e modalita' di svolgimento delle attivita' di estetica

  14. Le attivita' di estetica, che hanno le finalita' di cui all'Art. 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'Art. 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonche' con l'applicazione dei prodotti cosmetici cosi' come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39(5).

  15. Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, con 1'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonche' quelle utilizzabili nelle attivita' di cui all'Art. 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'Art. 5, comma 1.

    Art. 4.

    Attivita' di tatuaggio e piercing

  16. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui all'Art. 5, comma 1.

  17. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

  18. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'Art. 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione e'...

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