Ordinanza emessa il 15 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) dal tribunale di Chiavari sul ricorso proposto da Tonnarelli Maurizio Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio per difetto originario di una condizione di ammissibilita' (nella specie certificazi...

IL TRIBUNALE

Visto il ricorso presentato in data 18 genniao 2006 dall'avv. Maurizio Tonnarelli del Foro di Genova, nella sua qualita' di difensore di Marku Pavlin, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Genova in data 30 gennaio 2003, avente ad oggetto: ricorso in opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto pronunciato in data 22 dicembre 2005 dal Tribunale di Chiavari in composizione collegiale con il quale veniva revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visti gli artt. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 T.U. in materia di spese di giustizia e l'art. 29, legge n. 794/1942;

Sentito il ricorrente, il quale, all'udienza 20 aprile 2006 ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando le motivazioni scritte;

Rilevata la mancata costituzione dell'avvocatura dello Stato, nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria;

Premesso in fatto

Con decreto in data 30 gennaio 2003 il G.i.p. del Tribunale di Genova ammetteva Marku Pavlin al patrocinio a spese dello Stato in carenza della certificazione dell'Autorita' consolare albanese prevista dall'art. 79, comma 2 del d.P.R. n. 115/2002.

Il Tribunale di Chiavari, investito della domanda di liquidazione dei compensi maturati all'esito della celebrazione del processo, verificata la mancata presentazione, nei termini di legge, di detta certificazione - requisito previsto a pena di inammissibilita' della domanda - con decreto in data 22 dicembre 2005 revocava il decreto di ammissione, respingendo la relativa richiesta di liquidazione dei compensi.

Con ricorso ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 depositato in data 18 gennaio 2006, l'avv. Tonnarelli eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Chiavari ad effettuare la revoca, ritenendo competente in via esclusiva a provvedere sulla revoca, a norma del comma 3 dell'art. 112, il "magistrato che procede alla scadenza dei termini" previsti dall'art. 94, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 (e dunque, nel caso di specie, il G.i.p. presso il Tribunale di Genova).

Nel merito insisteva comunque nell'annullamento del provvedimento impugnato, ritenuto erroneo in fatto ed in diritto. In particolare sottolineava la mancata valutazione, da parte del Tribunale, della presenza di elementi tali da comprovare l'impossibilita' a produrre la documentazione consolare richiesta (segnatamente veniva evidenziata la nota di p.g. 8 ottobre 2003 in atti nella quale gli uff.li di p.g. delegati al compimento degli accertamenti sulla situazione patrimoniale di Vuthi Miriadije e Vuthi Suzana testualmente scrivevano "il console in occasione di un incontro avvenuto i primi mesi di quest'anno per ragioni diverse ci aveva gia' informato di non poter in alcun modo compiere accertamenti patrimoniali sui propri connazionali..." e stigmatizzata la disparita' di trattamento rispetto alle predette Vuthi, ammesse al beneficio pur in assenza della certificazione consolare, sulla base delle risultanze di p.g. descritte).

Rilevava, in ogni caso, la tardivita' dell'emissione del provvedimento di revoca, intervenuto dopo la conclusione del dibattimento, rendendo in tal modo impossibile, alla parte istante, sanare (attraverso la presentazione di nuova istanza corredata della certificazione consolare richiesta) l'asserita irregolarita'.

Evidenziava infine il contrasto del provvedimento impugnato con i principi direttivi della Costituzione europea nonche' della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che sanciscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire in modo effettivo e concreto il diritto alla difesa dei non abbienti.

O s s e r v a

Occorre anzitutto premettere che la presentazione, da parte del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, per redditi prodotti all'estero, della certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' in ordine alle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79, d.P.R. n. 115/2002) attestanti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, e' prevista a pena di inammissibilita'.

Cio' si ricava, in modo chiaro ed evidente, dalla semplice lettura delle norme di riferimento, dovendo l'interprete avere riguardo non solo al (peraltro, ad avviso dello scrivente, gia' sufficientemente chiaro) tenore letterale della norma, ma anche alla coerenza sistematica dell'impianto normativo nel suo complesso.

Se cosi' e' non puo' disconoscersi la necessaria correlazione tra il primo comma dell'art. 79 (lett. a, b, c, d,), che prevede, a pena di inammissibilita', i requisiti della domanda per il cittadino italiano ed il secondo comma, nel quale, per il cittadino proveniente da uno Stato non appartenente all'Unione europea, viene richiesta, in via ulteriore, la certificazione consolare. Non vi e' infatti motivo per ritenere che quest'ultima disposizione sia sottratta al regime sanzionatorio previsto dal primo (e dal terzo, per le ulteriori - ed eventuali - integrazioni ivi previste) comma. Ne' il tenore letterale della norma, ne' la ratio della stessa (che deve essere individuata nella necessita', avvertita dal legislatore, di un primo riscontro preventivo all'autocertificazione del richiedente, valutata, da sola, insufficiente nel caso di soggetto proveniente da Paese extracomunitario, attese le intuibili difficolta' di verifica, da parte dell'Amministrazione, della veridicita' di quanto in essa contenuto) giustificano interpretazioni difformi rispetto a quella esposta. L'ulteriore disposizione dell'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che prevede, nel caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, la facolta' di sostituzione, a pena di inammissibilita' della certificazione consolare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, contribuisce ad ulteriormente...

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