Ordinanza emessa il 3 luglio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Kowalska Anna Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal ...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' sollevata in via incidentale.

Ritenuto in fatto

In data 2 luglio 2003, Anna Kowalska veniva tratta in arresto in ordine al reato di cui 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002.

Condotto all'odierna udienza per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, udita la relazione dell'agente operante e sentito l'arrestato, il pubblico ministero richiedeva la convalida, senza misure. Il difensore dell'arrestato chiedeva la convalida, senza misure.

Considerato in diritto

  1. - Ritiene il tribunale che vada sollevata questione di legittimita' costituzionale del comma 5-quinquies dell'art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal precedente comma 5-ter e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo, dubitando della conformita' di tale disciplina rispetto agli artt. 13 e 3 Cost.

  2. - Preliminarmente, osserva il tribunale come la questione sia rilevante nel presente giudizio, ancorche', per le ragioni che si esporranno tra breve, l'imputato sia stato rimesso in liberta'.

    Invero, la remissione in liberta' dell'arrestato, prima del giudizio sulla convalida (che a sua volta presuppone lo scioglimento della questione relativa alla conformita' costituzionale o meno della disciplina dettata dal legislatore con riferimento all'arresto obbligatorio per tale reato), e' stata determinata dalla circostanza che - non avendo chiesto il pubblico ministero alcuna misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato, peraltro comunque non applicabile in ragione del titolo di reato - l'eventuale convalida dell'arresto avrebbe prodotto esclusivamente l'effetto di accertare la legittimita' dell'operato della polizia giudiziaria che all'arresto aveva proceduto, non potendo comunque la mera convalida costituire valido titolo per la protrazione della limitazione della liberta' personale dell'imputato.

    D'altro canto, codesta Corte costituzionale ha gia' ritenuto che laddove il giudice a quo sollevi questione di legittimita' costituzionale in relazione alla disciplina dettata per la convalida dell'arresto, avendo rimesso in liberta' l'arrestato (nella specie in quanto non potevano essere rispettati piu' i termini di cui all'art. 391, comma 7, ultima parte c.p.p.), la persistenza della rilevanza della questione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimita' dell'arresto, che ha pur sempre determinato una limitazione della liberta' personale, trattandosi di stabilire le ragioni in base alla quale e' comunque avvenuta la liberazione (con effetto ex nunc se l'arresto era stato legittimamente eseguito, con efficacia ex tunc se, alla luce della pronuncia della Corte, dovesse ravvisarsi l'illegittimita' dell'arresto stesso: sent.16 febbraio 1993, n. 54).

    Nel presente giudizio, deve appunto verificarsi se il periodo di privazione della liberta' personale della Kowalska, arrestata sulla base della disposizione di cui si dubita la conformita' a Costituzione, il giorno 2 luglio 2003 alle ore 13,30, e rimessa in liberta' all'odierna udienza, sia stato sorretto o meno da un legittimo titulus detentionis.

    Da cio' deriva che la questione e' ancora rilevante.

  3. - Per quanto attiene alla non manifesta infondatezza della questione, nei termini che si andranno ora a precisare, va rilevato anzitutto che, secondo la disciplina dettata dal legislatore ordinario, l'arresto dell'autore del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter decreto legislativo n. 286 del 1998, e' obbligatorio, non consentendo dunque ne' alla polizia giudiziaria ne', successivamente, al pubblico ministero che ne disponga la presentazione per la convalida, e quindi al giudice che debba decidere sulla convalida, alcuna valutazione di merito (a prescindere dalla sussistenza del fumus commissi delicti e del rispetto dei termini dettati dalla legge). In particolare (trattandosi di arresto obbligatorio) non e' allo stato consentita ai fini del giudizio di convalida alcuna valutazione in ordine alla concreta gravita' del fatto e alla personalita' del suo autore, sia pur in relazione agli elementi fattuali conosciuti dagli operanti al momento in cui l'arresto hanno eseguito (a differenza dei casi di arresto facoltativo: v. Cass., sez. IV, 29 settembre 2000, Mateas Ion, CED Cass., n. 218474).

    Ebbene, sotto un primo profilo, l'automatismo tra commisione del reato in questione ed obbligo di arresto appare a questo giudice di dubbia compatibilita' con la disciplina che la Carta fondamentale prevede all'art. 13 per la tutela della liberta' individuale.

  4. - Il reato di cui al comma 5-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 sanziona la condotta dello straniero che, in violazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis (ossia quando non sia possibile ne'...

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