Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Siciliana - Istituzione del registro degli amministratori di condominio - Facolta' di iscrizione dei soggetti che hanno esercitato per almeno due anni tale attivita' - Evocazione generica di parametri costituzionali - Inammissibilita' della questione. - ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006, recante "Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio", e degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 27 gennaio e il 13 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 ed il 16 febbraio 2006 ed iscritti al n. 8 e al n. 22 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana e della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, 3, 97 e 120 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa 20 gennaio 2006, con la quale e' stato approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio VIII, recante "Riproposizione di norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio".

La delibera legislativa impugnata istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ogni Provincia regionale il registro degli amministratori di condominio, al quale possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente ed in maniera documentata per almeno due anni tale attivita'.

Riferisce il Commissario ricorrente che la norma impugnata costituisce la sostanziale riproposizione di altra norma (art. 20, comma 18, del disegno di legge n. 1084), gia' impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione ed espunta in sede di promulgazione della legge 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie).

Ad avviso del Commissario, la disposizione impugnata non si sottrae ai dubbi di costituzionalita' gia' formulati col precedente ricorso, al quale l'attuale impugnativa fa integrale rinvio. Difatti, la Corte costituzionale ha affermato che nel vigore della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale gia' in vigore, dalla quale non si trarrebbe alcuno spunto che possa consentire l'iniziativa legislativa regionale nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata.

La norma, inoltre, poiche' prevede l'iscrizione in un apposito registro per lo svolgimento dell'attivita' in questione, attualmente non soggetta ad alcuna regolamentazione, qualora fosse applicata costituirebbe un limite al suo esercizio, ponendosi in contrasto con l'art. 120 della Costituzione.

Il Commissario dello Stato ritiene infine la disposizione impugnata inficiata da intrinseca irragionevolezza. Vi si prevede infatti l'istituzione di un registro al quale gli interessati hanno facolta' di iscriversi, in assenza della determinazione delle conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione. La formulazione della norma sarebbe pertanto priva di quella pur minima regolamentazione, necessaria per il funzionamento del registro in questione.

1.2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la Regione Siciliana, concludendo per l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza del ricorso.

La ragione di inammissibilita' discenderebbe dal fatto che le censure sarebbero apoditticamente formulate, ancorate a motivazioni apparenti, in quanto effettuate richiamando il contenuto di altro ricorso proposto dal medesimo Commissario, e sorrette esclusivamente da inadeguate e scarne argomentazioni. La carenza di motivazione non consentirebbe di valutare gli specifici profili di contrasto con i parametri evocati, nonche', conseguentemente, di individuare con precisione i termini della questione.

Nel merito, la Regione Siciliana non ignora che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 355 del 2005), esula dalla competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attivita' professionali.

Osserva, peraltro, che nella specie non si sarebbe in presenza dell'istituzione di un albo o di un registro la cui funzione sia quella di individuare una professione, limitandone l'esercizio soltanto agli iscritti o riservando soltanto ad essi altre facolta', facilitazioni e particolari benefici correlati all'esercizio dell'attivita' in questione. Infatti, diversamente dalla norma gia' impugnata dal Commissario dello Stato ed espunta in sede di promulgazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (la quale dettava la disciplina delle modalita' e dei requisiti per l'iscrizione, con la determinazione...

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