Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Sorpasso vietato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicabilita' senza limitazioni o restrizioni anche al trasgressore che svolge attivita' lavorativa di conducente di autoveicoli ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 10 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2006) dal Giudice di pace di Amandola, nel procedimento civile vertente tra Soletti Nazzareno e la Prefettura di Ascoli Piceno, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 38, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Amandola ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione - dell'art. 148, comma 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che il Giudice a quo - nel premettere, in fatto, di essere stato adito da un ricorrente che "svolge attivita' lavorativa di agente di commercio" (nulla, pertanto, precisando sulla natura e l'oggetto del giudizio pendente innanzi ad esso) - deduce l'illegittimita' costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui prevede, per l'infrazione contemplata dal medesimo art. 148 del codice della strada, la sanzione accessoria della sospensione della patente, senza pero' stabilire "limitazioni, riduzioni della sanzione, o altre cautele, nei casi in cui il trasgressore svolge attivita' lavorativa, consistente nella guida di autoveicolo";

che la norma censurata violerebbe, in ragione di tale omessa previsione, innanzitutto gli articoli 1, 3 e 4 della...

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