Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Reati nella produzione, importazione e installazione di apparecchi da gioco - Intervenuta depenalizzazione - Applicabilita' delle norme anteriori alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova legge - Dedotta disparita' di trattamento tra imputati...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ordinanza del 27 marzo 2006 dal Tribunale di Torino nel procedimento a carico di P.C.A. ed altro, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, con ordinanza del 27 marzo 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), il quale prevede che per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;

che il rimettente premette che l'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005 ha trasformato in illecito amministrativo le fattispecie gia' configurate come reato dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, ivi compresa quella contestata agli imputati nel giudizio a quo;

che, tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, le violazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge rimangono soggette alla disciplina previgente;

che il giudice a quo deduce il contrasto di tale disposizione transitoria con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, assumendo che "il permanere della rilevanza penale [...] delle condotte commesse anteriormente al 1° gennaio 2006 costituisce elemento di evidente ed...

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