Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi ex artt. 617 e 618 cod. proc. civ. - Inammissibilita' in base alla normativa anteriore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Denunciata violazione del diritto di difesa - Eccezione di inammissibi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo anteriore al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza del 5 marzo 2005 dal Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Salo', nel procedimento civile vertente tra la UniCredito Gestione Crediti s.p.a., - Banca per la gestione dei crediti (UGC Banca s.p.a.), gia' Mediovenezie Banca s.p.a., e la Esatri s.p.a. ed altri, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione di UGC Banca s.p.a., gia' Mediovenezie Banca s.p.a., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato Rosario Fava per la UGC Banca s.p.a., gia' Mediovenezie Banca s.p.a., e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 5 marzo 2005, pronunciata nel corso di un processo di opposizione agli atti esecutivi, proposta da un creditore pretermesso nella distribuzione del ricavato dalla devoluzione allo Stato di un immobile sottoposto a procedura esecutiva esattoriale, il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salo', ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 54, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) -, nella parte in cui esclude il rimedio dell'art. 617 del codice di procedura civile, per contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

    1.1 - In punto di fatto, il Tribunale rimettente riferisce che, in ordine al ricorso proposto dal creditore pretermesso - inizialmente qualificato dal giudice come reclamo a norma dell'art. 630 cod. proc. civ., e poi rimesso sul ruolo della cognizione ordinaria per la trattazione come opposizione agli atti esecutivi -, gli altri creditori, utilmente collocatisi in sede di riparto, ne avevano eccepito sia la tardivita' sia l'inammissibilita', ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto tale norma - nella formulazione anteriore...

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