Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Ricusazione del giudice che abbia esercitato funzioni di contenuto pregiudicante in altro procedimento, anche non penale - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi del giusto processo -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza dell'8 aprile 2004 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Donatella Guerrieri ed altro, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 aprile 2004 il Tribunale di Grosseto ha sollevato in via incidentale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita' di un imputato, abbia esercitato in un diverso procedimento, anche non penale, funzioni che in concreto abbiano avuto e/o abbiano un contenuto pregiudicante";

che il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere sulla penale responsabilita' di due imputati in ordine al delitto di omicidio colposo, ma di essere al contempo giudice di una causa civile (anteriormente instaurata) relativa al medesimo fatto, in cui e' parte convenuta una degli imputati del giudizio penale;

che il rimettente riferisce di avere fatto istanza di astensione, nella fase preliminare del giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, non appena rilevata, anche su indicazione delle parti, tale circostanza, ravvisando in essa gravi ragioni di convenienza ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, ma che l'istanza di astensione e' stata rigettata dal Presidente del Tribunale;

che il rimettente precisa che nella successiva udienza il difensore dell'imputata "ha manifestato la volonta' di proporre istanza di ricusazione, prospettando la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT