Ordinanza emessa il 1? aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dal tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Sohoreanu Constantin Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale ...

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. penale con rito direttissimo nei confronti di Sohoreanu Constantin, cittadino rumeno, arrestato il 31 marzo 2006 per violazione dell'art. 13, comma 13 del d. lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 12 novembre 2004, n. 271, come sostituito dalla legge n. 12 novembre 2004 n. 271, perche' espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Lecce di data 4 marzo 2006 notificato in pari data,faceva rientro in territorio italiano senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, fatto accertato in Gorizia il 31 marzo 2006.

Rilevato che non essendo state richieste misure cautelari l'imputato e' in stato rimesso in liberta' dopo la convalida dell'arresto,che prima dell'apertura del dibattimento imputato e difensore hanno chiesto l'applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. nei seguenti termini: pena base un anno di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a 8 mesi di reclusione e per il rito a 5 mesi e 10 giorni di reclusione,pena sospesa. Rilevato che il p.m. ha prestato il consenso, ritenuto preliminarmente di dover escludere il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. m quanto il provvedimento di espulsione appare legittimo e risulta di fatto ottemperato,come pure provato appare il rientro in Italia senza autorizzazione va affrontata la valutazione sulla congruita' della pena proposta e da applicare. Appare sotto questo profilo rilevante il dubbio di legittimita' costituzionale, che viene sollevato d'ufficio, della norma di cui all'art. 13, comma 13, d. lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge n. 12 novembre 2004, n. 271 - nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, norma in concreto applicabile alla fattispecie per cui si procede.

Infatti tale norma e' rilevante per la decisione del caso concreto in quanto e' proposta la pena ex art. 444 c.p.p. proprio partendo da una pena base individuata nel minimo edittale, scelta condivisibile stante l'incensuratezza e trattandosi del primo episodio di questo tipo commesso dall'imputato.

Dunque se la norma e' conforme ai principi costituzionali la richiesta di pena deve essere accolta ma se la norma venisse ritenuta costituzionalmente illegittima laddove determina il minimo edittale in un anno di reclusione il giudice potrebbe rigettare l'istanza per eccessivita' della pena rispetto alla concreta offensivita' sociale e alla modesta gravita' della condotta.

La norma da applicare appare invero contrastare con i principi di cui agli artt. 2, 3, 10 e 27, comma 3 della Costituzione per i motivi che di seguito si esporranno.

I dubbi di costituzionalita' in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 13, d. lgs. 286/1998 (nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di un anno di reclusione), paiono trovare in primo luogo fondamento nei principi giurisprudenziali costituzionali elaborati in materia di limiti alla discrezionalita' del legislatore nella...

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