Ordinanza emessa il 19 settembre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Ecchia Simonetta contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 2 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Presupposto impositivo - Esistenza di autonoma organizzazione dell'attivita' abitualmente svolta per la produz...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 789/04 depositato il 9 aprile 2004 avverso Silenzio rifiuto istanza rimb. n. del 29 maggio 2002 IRAP 1998 contro Agenzia entrate, Ufficio Bologna 2 proposto dal ricorrente: Ecchia Simonetta via Ferruccio Magnani, 6, 40134 Bologna, difeso da: Federici dott. Massimo, viale Oriani n. 38/2, 40100 Bologna, avverso Silenzio rifiuto istanza rimb. n. del 29 maggio 2002 IRAP 1999, contro Agenzia entrate, Ufficio Bologna 2 proposto dal ricorrente Ecchia Simonetta, via Ferruccio Magnani, 6, 40134 Bologna, difeso da Federici dott. Massimo, viale Oriani n. 38/2, 40100 Bologna, avverso Silenzio rifiuto istanza rimb. n. del 29 maggio 2002 IRAP 2000, contro Agenzia entrate, Ufficio Bologna 2 proposto dal ricorrente: Ecchia Simonetta, via Ferruccio Magnani, 6, 40134 Bologna, difeso da: Federici dott. Massimo, viale Oriani n. 38/2, 40100, Bologna.

Trattasi del ricorso avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRAP per gli anni 1998-1999 e 2000, presentata per complessivi Euro 6.148,43 da ricorrente che, in quegli anni, esercitava l'attivita' di agente di commercio.

Sostiene la parte ricorrente che l'art. 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, individua il presupposto del tributo "nell'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o prestazioni di servizi". La interpretazione data nel ricorso e' quella che l'attivita', grazie all'organizzazione impressale, acquisti una propria autonomia, individualita', distinzione. Argomenta poi che la sentenza n. 156/2001 della Corte costituzionale ha rilevato che "mentre l'elemento organizzativo e' connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non puo' dirsi per quanto riguarda l'attivita' di lavoro autonomo, ancorche' svolta con carattere di abitualita', nel senso che e' possibile ipotizzare un'attivita' professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Ma e' evidente che nel caso di un'attivita' professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione, risultera' mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attivita' produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di un'attivita' autonomamente organizzata e diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilita' dell'imposta stessa".

La parte ricorrente sostiene quindi che, poiche' la Corte costituzionale ha...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT