Ordinanza del 24 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 gennaio 2007) emessa dal giudice di pace di Milano nel procedimento civile promosso da Pubblidue S.r.l. contro Comune di Milano Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione - Opposizione a piu' ordinanze riguardanti violazioni soggettivamente e...

IL GIUDICE DI PACE

Nel ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981 promosso da Pubblidue S.r.l., con l'avv. Francesco Laruffa, attrice opponente;

Contro Comune di Milano, con il funzionario delegato, convenuto resistente.

Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge n. 11 marzo 1953 n. 87.

Pubblidue S.r.l. con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 depositato il 30 maggio 2005, chiedeva l'annullamento di n. 58 ordinanze-ingiunzioni emesse dal Sindaco di Milano ed in precedenza notificate, e con il quale le venivano inflitte sanzioni economiche per un complessivo importo di lire 69.600.000 (pari ad Euro 35.645,40).

Tutte le ordinanze-ingiunzioni anzidette riguardavano asserite violazioni della normativa riguardante i cartelloni pubblicitari. La ricorrente affermava che dette ordinanze-ingiunzioni dovevano ritenersi nulle sotto i vari profili denunziati.

In via pregiudiziale la ricorrente tuttavia segnalava la incostituzionalita' dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 (introdotto dall'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507) nella parte in cui detta norma non prevedeva la competenza del tribunale per il caso del superamento del limite di valore di 30 milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.

Al riguardo l'opponente sottolineava che il terzo comma dell'art. 22-bis, piu' sopra ricordato, dispone che "l'opposizione si propone avanti il tribunale se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire 30 milioni"

Il Comune di Milano, costituitosi in giudizio, resisteva nel merito all'impugnazione e riteneva manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalita' dell'art. 22-bis legge n. 689/1981.

Autorizzate dal giudice le memorie di replica alle rispettive tesi sollevare dalle parti, queste ultime provvedevano ad illustrare le rispettive istanze.

Alla successiva udienza fissata per discussione, il Comune di Milano rinunziava alla opposizione, manifestata nella comparsa di costituzione, alla ravvisata incostituzionalita' rilevata dalla opponente.

Il giudice adito in ordine a tale questione di carattere pregiudiziale, ritiene di osservare quanto segue.

L'eccepita incostituzionalita' appare a questo giudice senz'altro profilabile per ragioni in larga parte riconducibill alle considerazioni esposte dalla societa' ricorrente e non contrastate dal Comune di Milano resistente.

Al riguardo e' innanzitutto pacifico in fatto che l'opponente abbia promosso un giudizio relativo...

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