Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

Capo I Finalita' e disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 27 del

18 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, nell'ambito della riforma complessiva dell'amministrazione regionale, si propone di riordinare le modalita' di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla Regione e relative:

  1. all'individuazione delle funzioni attribuite direttamente all'amministrazione regionale;

  2. all'attivita' di ricerca e sperimentazione;

  3. all'attivita' di assistenza tecnica, divulgazione e formazione al servizio dello sviluppo rurale;

  4. alla gestione delle diverse fasi della concessione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli;

  5. all'istituzione delle agenzie regionali operanti nel settore e all'individuazione delle loro funzioni;

  6. all'individuazione degli obiettivi della politica agricola regionale.

    Art. 2.

    Funzioni esercitate dall'amministrazione regionale

    1. L'amministrazione regionale esercita direttamente le funzioni regionali in materia di agricoltura non attribuite espressamente alle agenzie istituite dalla presente legge, fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo.

      Art. 3.

      Obiettivi della politica agricola regionale

    2. La Regione autonoma della Sardegna, considerata l'importanza che il settore agricolo riveste per l'economia dell'isola quale espressione del carattere della ruralita' e del modo di essere fondamentale della cultura del popolo sardo, provvede all'elaborazione e al coordinamento della politica agricola e agro-industriale regionale, in coerenza con quella definita dall'Unione europea e con quella espressamente riservata allo Stato, al fine di:

  7. promuovere lo sviluppo economico del sistema agricolo e agro-alimentare regionale attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualita' e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine della Sardegna;

  8. incoraggiare e sostenere lo sviluppo rurale valorizzando e tutelando le risorse storico-culturali, ambientali e la biodiversita' della Sardegna, mantenendo un adeguato livello di redditivita' alle attivita' agricole al fine di favorire ed incrementare la permanenza nelle aree rurali, montane e svantaggiate della popolazione, con particolare riferimento ai giovani, delle aziende agricole e delle attivita' rurali;

  9. sostenere lo sviluppo delle filiere agricole;

  10. riconoscere e promuovere la diversificazione produttiva e la multifunzionalita' delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio con particolare riguardo ai sistemi di produzione eco-sostenibili;

  11. sostenere e affermare la centralita' delle aziende agricole quale indispensabile strumento di gestione, tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

    Art. 4.

    Consulta agricola

    1. La Consulta agricola svolge funzioni consultive e di supporto alla giunta regionale nelle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di indirizzo delle agenzie istituite dalla presente legge.

    2. La Consulta e' composta da:

  12. l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

  13. un componente indicato dalla facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Sassari;

  14. un componente indicato dalla facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Sassari;

  15. cinque rappresentanti delle filiere agricole organizzate, di cui tre indicati dalle organizzazioni professionali agricole, come individuate dalla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, in base alla rispettiva rappresentativita', e due indicati dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

    1. I componenti della Consulta sono nominati dal Presidente della Regione, durano in carica cinque anni che coincidono con la legislatura regionale e decadono in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

    2. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'assessore, compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

    3. La Consulta e' convocata dall'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che la presiede e ne coordina i lavori.

      Art. 5.

      Consultazione delle parti sociali

    4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nella fase di predisposizione delle linee programmatiche della politica agricola regionale, promuove la consultazione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni delle cooperative agricole, delle associazioni dei consumatori e, per le politiche di riferimento, delle organizzazioni sindacali regionali di categoria e confederali.

    5. L'individuazione degli organismi ammessi alla consultazione e' stabilita dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base del principio di maggiore rappresentativita'.

      Capo II Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna)

      Art. 6.

      Istituzione dell'Agenzia AGRIS Sardegna

    6. E' istituita l'Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna, denominata AGRIS Sardegna, quale struttura tecnico-operativa della Regione per la ricerca scientifica generale nelle filiere agricole, agro-industriale e forestale.

    7. L'Agenzia AGRIS Sardegna ha sede legale a Sassari, in localita' Bonassai.

    8. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 l'Agenzia AGRIS Sardegna assume le funzioni di ricerca svolte dall'ERA Sardegna, di cui all'Art. 30 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), con esclusione di quelle gia' esercitate dall'istituto di incremento ippico, e subentra nelle attivita' svolte dal Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e dal Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

      Art. 7.

      Soppressione dell'ERA Sardegna e dei Consorzi per la frutticoltura

    9. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Regione per l'anno 2007 sono soppressi l'ERA Sardegna di cui all'Art. 30 della legge regionale n. 7 del 2005, nonche' il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari.

    10. Alla stessa data di cui al comma 1 l'Agenzia AGRIS Sardegna succede all'ERA Sardegna, al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e al Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, con esclusione di quelli inerenti l'Istituto di incremento ippico.

      Art. 8.

      Finalita' dell'agenzia AGRIS Sardegna

    11. L'agenzia AGRIS Sardegna svolge e promuove la ricerca scientifica e applicata, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica al fine di:

  16. favorire uno sviluppo rurale sostenibile;

  17. favorire lo sviluppo dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;

  18. accrescere la propria qualificazione competitiva nell'area della ricerca;

  19. contribuire a tutelare e valorizzare la biodiversita' vegetale ed animale.

    Art. 9.

    Funzioni dell'agenzia AGRIS Sardegna

    1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 8, l'agenzia AGRIS Sardegna svolge le seguenti funzioni:

  20. promuove il trasferimento dei risultati ottenuti dalla propria attivita' alle imprese, in collaborazione con i soggetti preposti a tali funzioni;

  21. collabora con le universita', gli istituti e i laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e con altri enti pubblici e privati di ricerca e assistenza tecnica nazionali ed internazionali, promuovendo a tal fine l'attivita' di formazione ed alta formazione del proprio personale scientifico;

  22. svolge, nel rispetto delle norme che regolano i principi di libera e leale concorrenza e sulla base di apposite convenzioni, attivita' di ricerca per conto delle imprese dei settori agricolo, agro-industriale e forestale;

  23. svolge attivita' a supporto della certificazione di qualita' delle produzioni locali;

  24. elabora con metodologie scientifiche i dati di filiera dei settori agricolo, agro-industriale e forestale e redige appositi rapporti;

  25. svolge attivita' di formazione ed alta formazione di studenti, laureati e ricercatori, anche in collaborazione con le universita', attraverso propri programmi di assegnazione di borse di studio e di ricerca;

  26. puo', sulla base di convenzioni quadro approvate dalla giunta regionale, instaurare rapporti di collaborazione, consulenza, servizio e promozione con agenzie, enti regionali, enti locali e altre pubbliche amministrazioni;

  27. svolge attivita' tecnico-scientifiche a supporto delle funzioni fitosanitarie regionali.

    Art. 10.

    Organi dell'agenzia AGRIS Sardegna

    1. Sono organi dell'agenzia AGRIS Sardegna:

  28. il direttore generale;

  29. il comitato scientifico;

  30. il collegio dei revisori dei conti.

    Art. 11.

    Comitato scientifico

    1. Il comitato scientifico di cui alla lettera b) dell'Art. 10 e' l'organo di indirizzo e coordinamento della ricerca e sperimentazione ed elabora i programmi pluriennali e annuali; esso e' composto da:

  31. il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna, che lo presiede;

  32. un rappresentante dell'assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

  33. due membri scelti fra i responsabili delle strutture di ricerca e i ricercatori dell'agenzia, secondo i criteri e le modalita' indicati nello statuto;

  34. un rappresentante designato dall'Agenzia LAORE Sardegna;

  35. tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'agenzia AGRIS Sardegna, di cui due indicati dalle facolta' di agraria e di medicina veterinaria dell'Universita' di Sassari.

    1. I componenti del comitato scientifico...

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