Ordinanze nº T-61/00 DEP da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 11 Dicembre 2006

Data di Resoluzione11 Dicembre 2006
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-61/00 DEP

Nella causa T-61/00†DEP,

Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), rappresentata dagli avv.ti†E.†Cappelli, P.†De†Caterini, F.†Lepri e R.†Vaccarella,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata dalla sig.ra†C.†Cattabriga e dal sig.†L.†Visaggio, in qualit‡ di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che la ricorrente deve rimborsare alla convenuta in seguito alla sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-61/00 e T-62/00, APOL e AIPO/Commissione (Racc.†pag.†II-635),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig.†J.†Pirrung, presidente di sezione, dal sig.†A.W.H.†Meij e dalla sig.ra†I.†Pelik·nov·, giudici,

cancelliere: sig.†E.†Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1††††††††Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2000, la APOL ha presentato un ricorso mirante all-annullamento della decisione della Commissione 14 dicembre 1999, C(1999)†4561, che sopprime il contributo finanziario del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia accordato alla ricorrente con decisione della Commissione 20 dicembre 1984, C(84)†1100/293 per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio, il confezionamento e lo smercio di olio di oliva nel comune di Supino (Frosinone). La causa Ë stata registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-61/00.

2††††††††Con ordinanza 11 luglio 2002, il presidente della seconda sezione del Tribunale ha riunito la detta causa, ai fini della trattazione orale, con quella parallelamente promossa dall-Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO) contro un-altra decisione della Commissione e registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-62/00. Le due cause sono state in seguito riunite ai fini della sentenza.

3††††††††Il dispositivo della sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T-61/00 e T-62/00, APOL e AIPO/Commissione (Racc.†pag.†II-635; in prosieguo: la ´sentenza del Tribunaleª) cos-

recita:

´1)††††††I ricorsi sono respinti.

2)††††††In ciascuna causa, la rispettiva ricorrente sosterr‡ tutte le speseª.

4††††††††L-impugnazione successivamente proposta dalla APOL e dalla AIPO contro la sentenza del Tribunale Ë stata respinta dalla Corte con ordinanza 16 dicembre 2004, causa C-222/03†P, APOL e AIPO/Commissione (non pubblicata nella Raccolta). La APOL e la AIPO sono state condannate alle spese del procedimento di...

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