Sentenze nº T-340/03 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Gennaio 2007

Data di Resoluzione30 Gennaio 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-340/03

Nella causa T-340/03,

France TÈlÈcom SA, gi‡ Wanadoo Interactive SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti†O.†Brouwer, H.†Calvet, M.†Pittie, J.†Philippe e T.†Janssens,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunit‡ europee, rappresentata inizialmente dai sigg.†S.†Rating ed ….†Gipponi†Fournier, in qualit‡ di agenti, successivamente dal sig.†Gippini Fournier,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell-articolo†[82†CE] (caso COMP/38.233 - Wanadoo Interactive), o, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell-ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig.†M.†Vilaras, presidente, dalla sig.ra†M.E.†Martins†Ribeiro, dai sigg.†F.†Dehousse, D.†-v·by e dalla sig.ra†K.†J¸rim‰e, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio Gonz·lez, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26†aprile 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1††††††††Nell-ambito dello sviluppo dell-accesso ad internet ad alta velocit‡, la Commissione ha deciso di avviare, nel luglio del 1999, in seno all-Unione europea, un-indagine settoriale in base ai poteri che le sono conferiti dall-art.†12, n.†1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n.†17, primo regolamento d-applicazione degli articoli†[81 CE e 82 CE] (GU 1962, n.†13, pag. 204), riguardo specificamente alla fornitura di servizi relativi all-accesso alla rete locale e all-utilizzazione della rete locale residenziale. In tale contesto, le informazioni raccolte hanno condotto la Commissione ad esaminare nel dettaglio le condizioni tariffarie di fornitura, da parte della Wanadoo Interactive SA (in prosieguo: la ´WINª), di servizi d-accesso ad internet ad alta velocit‡ a destinazione della clientela residenziale in Francia. A tal fine, essa ha avviato d-ufficio un procedimento nel settembre del 2001.

2††††††††La WIN era all-epoca della controversia una societ‡ del gruppo France TÈlÈcom. Il suo capitale era detenuto al 99,9% dalla Wanadoo SA. La partecipazione della France TÈlÈcom nel capitale della Wanadoo ha oscillato tra il 70% e il 72,2% durante il periodo controverso. Il gruppo formato dalla Wanadoo e dalle sue controllate (in prosieguo: il ´gruppo Wanadooª) riuniva tutte le attivit‡ relative ad internet del gruppo France TÈlÈcom cos-

come le attivit‡ di edizione di elenchi telefonici. In seno al gruppo Wanadoo, la WIN assicurava le responsabilit‡ operative e tecniche connesse ai servizi di accesso ad internet in territorio francese, inclusi i servizi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, linea digitale simmetrica per l-abbonato).

3††††††††La Commissione inviava alla WIN, il 19 dicembre 2001, una prima comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la ´prima comunicazione degli addebitiª) e, il 9 agosto 2002, una comunicazione degli addebiti supplementare (in prosieguo: la ´comunicazione degli addebiti supplementareª), alle quali la WIN rispondeva rispettivamente il 4 marzo e il 23 ottobre 2002.

4††††††††Il 16 gennaio 2003, la Commissione inviava alla WIN una missiva qualificata come ´lettera sui fatti ª (in prosieguo: la ´lettera sui fattiª), in cui le dava accesso al fascicolo che era servito alla redazione di tale lettera. La WIN consultava effettivamente il fascicolo il 23 e il 27 gennaio 2003. Con lettera del 26 febbraio 2003, la WIN chiedeva alla Commissione di fornirle chiarimenti su diversi aspetti della lettera sui fatti. La Commissione rispondeva con lettera datata 28 febbraio 2003, di modo che, il 4 marzo 2003, la WIN presentava una memoria in risposta alla lettera sui fatti.

5††††††††Con decisione 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell-articolo†[82 CE] (caso COMP/38.233 - Wanadoo Interactive) (in prosieguo: la ´decisioneª), la Commissione constatava che ´[la WIN] ha violato l-art.†82 [CE], praticando per i suoi servizi eXtense e Wanadoo ADSL prezzi predatori che non le hanno permesso di coprire i suoi costi variabili fino all-agosto 2001 e che non le hanno permesso di coprire i suoi costi totali a partire dall-agosto 2001, nell-ambito di un disegno diretto ad appropriarsi prioritariamente del mercato dell-accesso ad internet ad alta velocit‡ in una fase importante del suo sviluppoª (art. 1). La Commissione le ingiungeva di mettere fine a tale infrazione (art. 2) e le infliggeva un-ammenda di EUR 10,35 milioni (art. 4).

6††††††††La decisione definisce il mercato in causa come il mercato francese dell-accesso ad internet ad alta velocit‡ per la clientela residenziale. I prodotti interessati dall-infrazione sono i servizi di accesso ad internet ad alta velocit‡ attraverso la tecnologia ADSL (Wanadoo ADSL e eXtense).

7††††††††Secondo la decisione, nel caso di Wanadoo ADSL, l-abbonato, durante il periodo controverso, doveva pagare mensilmente un abbonamento alla France TÈlÈcom a fronte della prestazione del servizio, la locazione del modem ADSL dalla France TÈlÈcom, cos-

come un abbonamento alla WIN nella sua qualit‡ di fornitore di accesso ad internet (in prosieguo: il ´FAIª). Nell-ambito del servizio eXtense, il modem veniva acquistato dall-utilizzatore e quest-ultimo pagava un solo abbonamento mensile alla WIN, corrispondente al servizio fornito dalla France TÈlÈcom e all-accesso forfettario illimitato ad internet.

8††††††††Dopo l-esame di differenti elementi, tra cui le quote di mercato (punti 211-222 della decisione) e gli effetti dell-´addossamentoª alla France TÈlÈcom (punti 223-228), la Commissione giunge alla conclusione dell-esistenza di una posizione dominante della WIN nel mercato in causa. Essa si sofferma poi a dimostrare che l-applicazione di prezzi al di sotto dei costi attuata dalla WIN si Ë inserita nell-ambito di una strategia intenzionale predatoria avente il fine di ´appropriarsi prioritariamenteª del mercato e, perciÚ, ha costituito un abuso di posizione dominante ai sensi dell-art.†82 CE (punto†254).

9††††††††La decisione fissa l-inizio del periodo d-infrazione al 1∞†marzo 2001 e la fine al 15 ottobre 2002, data di entrata in vigore del rimedio proposto dalla France TÈlÈcom nel marzo 2002. I costi variabili non sarebbero stati coperti dai prezzi praticati dal marzo all-agosto 2001 e i costi totali non lo sarebbero stati a partire da tale ultima data (art. 1 della decisione; v. punto†5 supra).

10††††††Il 23 luglio 2003, tale decisione veniva notificata alla WIN, che ne chiedeva l-annullamento con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2003.

11††††††A seguito di un-operazione di fusione intervenuta il 1∞ settembre 2004, la France TÈlÈcom SA subentra nei diritti della WIN.

Conclusioni delle parti

12††††††La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††annullare la decisione;

-††††††††in subordine, annullare o ridurre l-importo della sanzione;

-††††††††condannare la convenuta alle spese.

13††††††La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-††††††††respingere il ricorso;

-††††††††condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

I†-††Sulla domanda di annullamento della decisione

14††††††A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente ha dedotto diversi motivi relativi alla forma, alla violazione del principio della personalit‡ della pena e alla violazione dell-art.†82 CE.

A†-††Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa e delle forme sostanziali

1.†††††Argomenti delle parti

15††††††Secondo la WIN, in una causa concernente prezzi predatori, il calcolo dei costi dev-essere considerato un elemento centrale della censura in questione. Orbene, a suo avviso, non solo essa ha incontrato difficolt‡ nella consultazione del fascicolo ma, in pi˘, importanti elementi del calcolo dei costi variabili e totali contenuto nella decisione non sono mai stati oggetto di una comunicazione degli addebiti e sono stati comunicati solo con la lettera sui fatti. Si tratterebbe di una violazione dei diritti della difesa della WIN e di una violazione delle forme sostanziali. Infatti, la WIN sostiene che essa non poteva sapere quale importanza, nÈ quale ruolo tali elementi dovessero avere nel ragionamento e nelle censure della Commissione e non poteva esercitare quindi validamente i diritti della difesa a tale riguardo.

16††††††Inoltre, nella decisione la Commissione avrebbe sviluppato calcoli che, tanto sul piano del metodo utilizzato, quanto a livello dei risultati, sarebbero differenti da quelli utilizzati nella comunicazione degli addebiti supplementare. Modificando il proprio test di copertura, la Commissione avrebbe modificato la sua censura. Inoltre, la decisione prenderebbe in considerazione una durata dell-infrazione superiore a quella menzionata nella comunicazione degli addebiti, senza che le parti abbiano potuto esprimersi a tale riguardo.

17††††††La Commissione ritiene che gli argomenti della WIN siano inesatti nei fatti e infondati in diritto. Essa afferma di non aver fatto altro, nella lettera sui fatti, che correggere errori di calcolo evidenziati dalla WIN nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti supplementare, senza modificare nÈ il test, nÈ le censure. Essa evidenzia inoltre che la WIN Ë stata sentita sul contenuto della lettera sui fatti. Questa avrebbe avuto precisamente come scopo di dare la possibilit‡ all-impresa di formulare utilmente le proprie osservazioni sulla veridicit‡ e sulla rilevanza dei fatti affermati, ciÚ che la WIN non avrebbe mancato di fare. Con lettera del 26 febbraio 2003, la WIN avrebbe cos-

richiesto alla Commissione di fornirle qualche chiarimento su diversi aspetti della lettera sui fatti. La Commissione afferma di aver risposto con lettera del 28 febbraio 2003, permettendo cos-

alla WIN di rispondere a sua volta alla lettera sui fatti, il 4 marzo 2003. Al momento dell-invio della lettera sui fatti, la Commissione dice di...

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