Sentenze nº T-256/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Febbraio 2007

Data di Resoluzione13 Febbraio 2007
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-256/04

Nella causa T-256/04,

Mundipharma AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dall-avv.†F. Nielsen,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente dal sig. B. M¸ller, successivamente dal sig.†G. Schneider, in qualit‡ di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell-UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

Altana Pharma AG, con sede in Constance (Germania), rappresentata dall-avv. H. Becker,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell-UAMI del 19 aprile 2004 (procedimento R 1004/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mundipharma AG e l-Altana Pharma AG,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNIT¿ EUROPEE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelik·nov·, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andov·, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2004,

visto il controricorso dell-UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2004,

visto il controricorso dell-interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2004,

in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all-origine della controversia

1††††††††Il 7 ottobre 1998, l-interveniente ha chiesto all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione come marchio comunitario del segno verbale RESPICUR (in prosieguo: il ´marchio richiestoª), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n.†40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2††††††††I prodotti per i quali Ë stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 di cui all-Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: ´prodotti terapeutici per le vie respiratorieª.

3††††††††Tale domanda Ë stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 45/1999 del 7 giugno 1999.

4††††††††Il 1 ∞ settembre 1999, la ricorrente, facendo valere l-art.†8, n.†1, lett.†b), del regolamento n.†40/94, ha proposto opposizione contro tale domanda di registrazione. L-opposizione si fondava sul marchio denominativo tedesco n.†1155003 RESPICORT, depositato il 21 agosto 1989 e registrato il 1 ∞ marzo 1990 per i prodotti rientranti nella classe 5 di cui all-Accordo di Nizza, corrispondenti alla descrizione seguente: ´prodotti farmaceutici e igienici; impiastriª (in prosieguo: il ´marchio anterioreª).

5††††††††Con decisione 30 ottobre 2002, la divisione di opposizione ha respinto l-opposizione. Essa ha considerato che la ricorrente non avesse addotto la prova del suo diritto di propriet‡ del marchio anteriore nÈ quella del suo uso. Inoltre, essa ha concluso per l-inesistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore.

6††††††††Il 12 dicembre 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.

7††††††††Con decisione 19 aprile 2004 (in prosieguo: la ´decisione impugnataª), la seconda commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione per violazione delle forme sostanziali ma, ciononostante, ha respinto integralmente l-opposizione.

8††††††††Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che la divisione di opposizione non avrebbe dovuto respingere l-opposizione per mancanza di prova del diritto di propriet‡ del marchio anteriore. Essa ha poi ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a provare l-uso del marchio anteriore, per quanto necessario, e che occorresse prendere in considerazione soltanto l-uso per gli ´aerosol dosatori contenenti corticoidi, forniti unicamente dietro ricettaª, che non era stato contestato dall-interveniente. Per quanto riguarda l-esistenza del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha constatato l-identit‡ dei prodotti in questione e la sussistenza di una certa somiglianza, controbilanciata tuttavia dalle spiccate differenze fra i due segni in conflitto. Essa ha considerato che i pubblici interessati rispettivamente dal marchio anteriore e dal marchio richiesto coincidevano unicamente sul piano del pubblico professionistico, che quindi costituiva il pubblico interessato nella fattispecie. Viste le differenze rilevate, la commissione di ricorso ha concluso per l-inesistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore.

Procedimento e conclusioni delle parti

9††††††††Il 10 novembre 2005, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel termine impartito.

10††††††La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-††††††††annullare la decisione impugnata;

-††††††††condannare l-UAMI alle spese.

11††††††L-UAMI conclude che il Tribunale voglia:

-††††††††respingere il ricorso;

-††††††††condannare la ricorrente alle spese.

12††††††L-interveniente aderisce alle conclusioni dell-UAMI.

Sulla ricevibilit‡

13††††††Nelle loro memorie, sia la ricorrente che l-interveniente rinviano espressamente agli scritti da esse depositati nell-ambito del procedimento di opposizione dinanzi all-UAMI. L-interveniente si Ë anche richiamata ai motivi contenuti nelle decisioni della divisione di opposizione e della commissione di ricorso.

14††††††Occorre osservare a tal proposito che, in forza dell-art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell-art.†44, n.†1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l-esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo la giurisprudenza, tale indicazione dev-essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Il Tribunale ha dichiarato, peraltro, che anche se il testo del ricorso puÚ essere corroborato mediante il rinvio a determinati passi della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, persino allegati al ricorso, non puÚ supplire alla mancanza degli elementi essenziali nel ricorso e che non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti negli allegati (v. ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag.†II-1267, punti†21 e 23, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T-231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag.†II-2085, punto 154, e giurisprudenza citata). Tale giurisprudenza puÚ anche essere trasposta al controricorso della controparte in un procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso interveniente dinanzi al Tribunale, in forza dell-art. 46 del regolamento di procedura, applicabile in materia di propriet‡ intellettuale in conformit‡ dell-art. 135, n. 1, secondo comma, di tale regolamento [sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/02, AVEX/UAMI - Ahlers (a), Racc. pag. II-2907, punto 11].

15††††††Il ricorso ed il controricorso dell-interveniente, nei limiti in cui rinviano agli scritti depositati rispettivamente dalla ricorrente e dall-interveniente dinanzi all-UAMI nonchÈ alle decisioni prese dall-UAMI nell-ambito del procedimento di opposizione, sono irricevibili in quanto il rinvio complessivo che essi contengono non Ë ricollegabile ai motivi e agli argomenti esposti rispettivamente nel ricorso e nel controricorso dell-interveniente.

Nel merito

16††††††La ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione, da parte della commissione di ricorso, dell-art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove essa ha concluso per l-inesistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. Essa si fonda in sostanza su cinque elementi, e cioË la limitazione dei prodotti presi in considerazione per il marchio anteriore, la determinazione del pubblico rilevante, la somiglianza tra i segni, il carattere distintivo del marchio anteriore ed il fatto che l-esistenza del rischio di confusione tra i medesimi segni Ë stata constatata dal Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio dei brevetti e marchi tedesco).

Sulla limitazione dei prodotti considerati come ricompresi dal marchio anteriore e sulla somiglianza dei prodotti

†Decisione impugnata

17††††††Al punto 31 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, in risposta all-istanza...

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