Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26

dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Capo I Disciplina e struttura degli strumenti della gestione finanziaria
della Regione
Art. 1.
Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione
1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione
finanziaria' ed economica della Regione.
2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica
della Regione:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) il Documento annuale di programmazione economica e
finanziaria (DAPEF);
c) la legge finanziaria;
d) il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di
competenza;
e) il bilancio pluriennale di previsione;
f) le leggi collegate alla manovra economico-finanziaria;
g) il rendiconto generale della Regione.

Art. 2.

Programma regionale di sviluppo (PRS)

  1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS):

    1. determina le strategie e gli obiettivi generali e specifici che, nel periodo dell'intera legislatura, la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale e definisce le principali linee progettuali che si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi nonche' i risultati attesi;

    2. effettua una stima delle risorse disponibili individuando le fonti di copertura per l'attuazione delle azioni previste;

    3. stabilisce, con riguardo all'esigenza di inquadrare in termini attuativi le politiche regionali, le funzioni obiettivo su cui trova riscontro nel bilancio regionale l'azione strategica dell'amministrazione regionale;

    4. individua le eventuali modifiche e integrazioni alla normativa vigente nonche' gli ulteriori provvedimenti legislativi necessari all'attuazione del PRS, anche ai sensi delle lettere l) ed m) del comma 1 dell'Art. 4 e dell'Art. 5.

  2. In un separato allegato tecnico la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'elenco dei progetti d'intervento in attuazione della lettera a) del comma 1; tali progetti sono descritti in schede riepilogative che contengono in particolare i risultati attesi, le risorse necessarie con le relative fonti di finanziamento e i soggetti responsabili dell'attuazione.

  3. All'inizio di ogni legislatura, entro centottanta giorni dal proprio insediamento, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, il PRS elaborato in sintonia col programma della coalizione di Governo. Il PRS e' corredato da:

    1. l'analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale;

    2. il rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente;

    3. specifici piani di intervento finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nel territorio regionale, in attuazione dell'Art. 9 dello statuto speciale della Sardegna; le entrate aggiuntive registrate in relazione all'attuazione dei predetti piani sono prioritariamente finalizzate al sostegno delle politiche regionali e locali, di riequilibrio territoriale, di coesione e di inclusione sociale.

  4. Il Programma regionale di sviluppo e' annualmente aggiornato mediante il DAPEF di cui all'Art. 3; in un separato allegato tecnico la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale l'aggiornamento delle schede riepilogative di cui al comma 2.

    Art. 3.

    Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF)

  5. Il Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) aggiorna annualmente il PRS e, con riferimento al periodo del bilancio pluriennale, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.

  6. Il DAPEF contiene:

    1. un esame del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio e dei risultati raggiunti, anche in termini economici;

    2. l'aggiornamento degli indirizzi e delle priorita' delle politiche e delle azioni che devono essere perseguite e attuate, anche con riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel PRS;

    3. le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;

    4. i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale;

    5. l'indicazione dei programmi da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attivita' degli enti e delle agenzie regionali.

  7. Il DAPEF, approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di programmazione, e' trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'Art. 11.

    Art. 4.

    Legge finanziaria

  8. La legge finanziaria ha le seguenti finalita':

    1. adeguare il bilancio annuale e pluriennale agli obiettivi contenuti nel DAPEF;

    2. autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario individuando, in apposita tabella allegata, gli investimenti finanziabili con lo stesso;

    3. autorizzare l'istituzione di tributi propri, variazioni delle aliquote e di altre misure che incidono sui tributi propri;

    4. fissare limiti all'autorizzazione di cui al comma 3 dell'Art. 6, relativamente all'impegnabilita' degli stanziamenti successivi al primo anno;

    5. determinare, in apposita tabella, la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa con onere permanente, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;

    6. determinare, in apposita tabella, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, le riduzioni e/o gli incrementi di autorizzazioni legislative di spesa;

    7. determinare gli importi dei fondi speciali previsti dall'Art. 25 e le corrispondenti voci di spesa in apposite tabelle;

    8. rifinanziare leggi settoriali di spesa della Regione e programmi di opere pubbliche;

    9. determinare l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo del contratto del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui all'Art. 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

    10. fissare autorizzazioni di spesa per nuovi interventi che non richiedano una disciplina organica della materia e sotto il vincolo di coerenza con gli strumenti di programmazione regionale;

    11. introdurre adeguamenti funzionali di disposizioni normative vigenti finalizzati ad interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

  9. La determinazione delle spese previste da leggi pluriennali recanti oneri valutati di carattere permanente e' stabilita dalla legge di bilancio.

    Art. 5.

    Leggi collegate alla manovra finanziaria

  10. Nell'ambito della manovra economico-finanziaria complessiva, unitamente ai disegno di legge finanziaria, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge funzionali al perseguimento degli obiettivi previsti dal PRS e dal DAPEF.

    Art. 6.

    Bilancio pluriennale

  11. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorita' indicati nel DAPEF e copre un periodo non inferiore ai tre anni.

  12. Il bilancio pluriennale indica le risorse finanziarie che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in attuazione della vigente legislazione regionale e statale, della normativa comunitaria e sulla base della legge finanziaria regionale e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate ed eseguire le spese ivi contemplate.

  13. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio limitatamente alle seguenti fattispecie:

    1. spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell'Art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

    2. spese in conto capitale relative alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;

    3. spese in annualita' previste da limiti d'impegno;

    4. autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale determinate con legge.

  14. Il bilancio pluriennale rappresenta lo strumento per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite con leggi della Regione a carico degli esercizi finanziari considerati nello stesso documento.

  15. Il bilancio pluriennale e' approvato con la stessa legge di approvazione dei bilancio annuale.

  16. Il bilancio pluriennale, formulato per unita' previsionali di base, contiene le previsioni per ciascuno degli anni considerati secondo la struttura prevista all'Art. 12; esso contiene altresi' il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

  17. Le variazioni al bilancio pluriennale sono apportate secondo le norme che prevedono le variazioni al bilancio annuale.

  18. Il bilancio pluriennale e' aggiornato contestualmente alla predisposizione del bilancio annuale e viene ricostituito nella sua estensione temporale.

    Art. 7.

    Legge di bilancio

  19. La Regione adotta, con propria legge, un bilancio di previsione annuale nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorita' indicati nel DAPEF.

  20. Con la predetta legge e con distinti articoli sono aggiornati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e il quadro generale riassuntivo.

  21. L'anno finanziario comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

    Art. 8.

    Equilibrio di bilancio

  22. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e/o altre forme di indebitamento.

    Art. 9.

    Bilancio annuale

  23. Il bilancio annuale di previsione e' articolato, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base (UPB), stabilite in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate alla gestione di uno o piu' centri di responsabilita'.

  24. I centri di responsabilita' amministrativa di cui al comma 1 adottano gli atti di gestione, fatte salve le spese obbligatorie e vincolate, nel...

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