Sentenza nº 4286 da Council of State (Italy), 25 Luglio 2003

Data di Resoluzione25 Luglio 2003
EmittenteCouncil of State (Italy)

N. 4286/03 Reg.Dec.

N. 9355 Reg.Ric.

Anno: 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9355 del 2002, proposto dal Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pace e Ottavio Grandinetti, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza delle Muse n. 8, presso lo studio legale Pace-Associazione professionale;

contro

la Regione Marche, in persona del presidente pro tempore della giunta personale, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. paisiello n. 55;

e nei confronti

della Provincia di Pesaro-Urbino, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Romanelli e Aldo Valentini, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'avvocato Guido Romanelli;

nonché nei confronti

del signor Adamo Manzaroli, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del TAR per le Marche, 2 settembre 2002, n. 979, e per l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 140 del 2002;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della Regione Marche, depositata in data 25 novembre 2002, integrata con una memoria depositata in data 7 marzo 2003;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro-Urbino, depositata in data 26 novembre 2002, integrata con una memoria depositata in data 3 marzo 2003;

Vista la memoria depositata dall'appellante in data 7 marzo 2003;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Vista l'ordinanza con cui la Sezione, in data 26 novembre 2002, ha respinto la domanda incidentale dell'appellante, proposta ai sensi dell'art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all'udienza del 18 marzo 2003;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per il Consorzio appellante e l'avvocato Franco Gaetano Scoca per la Regione Marche e l'avv. Guido Romanelli per la Provincia di Pesaro e Urbino;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto

  1. Con la deliberazione n. 2994 dell'11 dicembre 2001, la giunta regionale delle Marche:

    - ha preso atto della normativa vigente in materia di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza regionale e delle opere e degli impianti riguardanti la difesa del suolo;

    - ha rilevato che, "conseguentemente, i Consorzi di Bonifica non potranno più esigere il ruolo di bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nella medesima deliberazione.

    Il Consorzio appellante, col ricorso di primo grado, ha impugnato innanzi al TAR per le Marche la deliberazione n. 2994 del 2001, di cui ha chiesto l'annullamento.

    Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

  2. Col gravame in esame, il Consorzio ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

    Si è costituita in giudizio la Regione Marche, che ha chiesto il rigetto del gravame.

    Si è altresì costituita in giudizio la Provincia di Pesaro-Urbino, che ha chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ovvero sia respinto, perché infondato.

    Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato distinte memorie, con cui hanno approfondito le questioni controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

    La Sezione, con una ordinanza resa nel corso della camera di consiglio del 26 novembre 2002, ha respinto la domanda cautelare formulata dal Consorzio appellante ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1034 del 1971.

  3. All'udienza del 18 marzo 2003 la causa è stata trattenuta in

    decisione.

    Diritto

  4. Con i primi due punti del dispositivo della deliberazione n. 2294 dell'11 dicembre 2001, la giunta regionale delle Marche

    - ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, per il quale "sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti ... la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche"e dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, per il quale "sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti ... la progettazione, la realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo";

    - ha osservato che, poiché "le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo .. e il corretto uso delle risorse idriche, in una concezione globale degli interventi sul territorio", "conseguentemente, i Consorzi di bonifica non potranno più esigere il ruolo di bonifica" per la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nella medesima deliberazione.

    Con il terzo punto del medesimo dispositivo, la Regione ha invitato i medesimi Consorzi a formulare documentate proposte, che la Regione avrebbe valutato per elaborare i criteri e i limiti da tenere presente per l'adozione dei nuovi piani di classifica (previsti dall'art. 25 della legge regionale 17 aprile 1985, n. 13 su iniziativa dei Consorzi).

    Col ricorso di primo grado, proposto al TAR per le Marche, il Consorzio di bonifica ora appellante ha impugnato la delibera regionale ed ha dedotto che essa avrebbe illegittimamente inciso sulle sue competenze e sulle fonti in base alle quali queste possono essere concretamente esercitate.

    In questa sede, il Consorzio ha riproposto le originarie censure, respinte dal TAR con la sentenza impugnata, ed ha formulato quattro articolati motivi di gravame.

  5. Per il suo carattere preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, formulata dalla Provincia di Pesaro-Urbino poiché l'impugnato atto della Regione - avendo ricostruito il quadro normativo sulle competenze dei Consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale - non avrebbe un proprio contenuto provvedimentale.

    L'eccezione va respinta.

    L'art. 73 del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle Regioni "le funzioni esercitate dallo Stato concernenti consorzi di bonifica e di bonifica montana anche regionale".

    Tra tali funzioni, rientra il potere (già spettante al prefetto ed al Ministro dell'agricolture e foreste) "di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali" (art. 66 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215), e dunque anche il potere di emettere provvedimenti di indirizzo che specifichino le competenze spettanti ai Consorzi (al fine di evitare l'emanazione di atti illegittimi, perché invasivi della competenza di altri enti pubblici) ed evitino che i Consorzi avanzino infondate pretese creditorie nei confronti dei proprietari consorziati.

    Poiché i due punti del provvedimento impugnato in primo grado costituiscono espressione del potere regionale di vigilanza e di indirizzo, va ravvisato l'interesse a ricorrere del Consorzio che lamenti l'incongrua ricostruzione del quadro normativo e la conseguente violazione delle leggi riguardanti le proprie competenze.

    Può pertanto passarsi all'esame dei motivi d'appello.

  6. Con primo motivo, il Consorzio ha dedotto che la delibera regionale sarebbe illegittima per violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

    Secondo l'assunto, la Regione avrebbe dovuto comunicare l'avviso dell'avvio del procedimento, prima di disporre che i Consorzi di bonifica non possono esigere i ruoli di bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere idrauliche di scolo.

    La censura va respinta.

    Come si è esposto in precedenza, la delibera regionale n. 2294 del 2001 è stata...

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