Sentenza nº 162 da Trentino Alto Adige, Trento, 26 Aprile 2003
Data di Resoluzione | 26 Aprile 2003 |
Emittente | Trentino Alto Adige - Trento |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 81 del 2001 proposto dalla TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A., in persona del legale rappresentante avv. Aldo Ancora, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe de Vergottini e Romano Niccolini, presso quest'ultimo domiciliata in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;
CONTRO
- la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Fernando Spinelli e Daria de Pretis, con domicilio eletto in Trento, Via Romagnosi n. 9;
- il COMUNE DI TRANSACQUA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della determinazione negativa del Comitato per l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni (istituito ai sensi dell'art. 2, comma 6 bis, della L.P. 28 aprile 1997, n. 9) espressa nella seduta dell'8.11.2000 e comunicata a TIM con lettera del 4.12.2000, pervenuta alla ricorrente il 12.12.2000, nonchè del verbale della riunione del Comitato dell'8 novembre 2000;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, tra cui gli articoli 2, I comma lett. a) e b), nonchè 4 e 5 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 29.6.2000, n. 13-31/Leg. recante "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
con contestuale richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 35, I comma, del D.lgs. 31.3.1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge 21.7.2000, n. 205).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 24 gennaio 2003 - relatore il consigliere Gianfranco Bronzetti - l'avv. Romano Niccolini per la Società ricorrente e l'avv. Daria de Pretis per l'Amministrazione provinciale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con ricorso notificato in data 9 febbraio 2001 la Società Telecom Italia Mobile (TIM) impugnava, chiedendone l'annullamento, la determinazione negativa del Comitato per l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radiotelevisivi e delle telecomunicazioni n. 21/2000 dell'8.11.2000 - nonchè il verbale della riunione del suddetto Comitato di pari data -, espressa in ordine all'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare da parte della ricorrente in località "Mason" (p.f. 976) del Comune di Transacqua; ed impugnava altresì gli articoli 2, I comma lett. a) e b), 4 e 5 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 29.6.2000 n. 13-31/Leg. contenente "Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", avanzando nel contempo domanda risarcitoria.
A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:
1) Eccesso di potere per indeterminatezza della motivazione - erroneità dei presupposti - carenza di istruttoria per mancato esame di atti del procedimento;
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti - carenza di istruttoria - illogicità ed indeterminatezza...
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