Ordinanza emessa il 28 luglio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - Palermo sull'appello proposto da Ministero della giustizia ed altra contro Buscemi Enrico Nicolo' Professioni - Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione - Previsione del conseguimento ad ogni effetto dell'abilitazione dei candidati che a...

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello portante il n. 816/2005 R.G., proposto da Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Catania, in persona del Presidente, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi 81 sono per legge domiciliati;

contro Buscemi Enrico Nicolo', rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Buscemi, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89, presso lo studio dell'avv. Pietro Allotta, per l'annullamento della sentenza n. 1945/2004 del 15 luglio 2004, depositata il 23 luglio 2004 e non notificata, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. III, che ha dichiarato improcedibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enrico Nicolo' Buscemi;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Antonino Corsaro; udito altresi' per la parte appellante l'avv. dello Stato Arnone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F a t t o

Con ricorso portante il n. 1178/2003, Buscemi Enrico Nicolo' adiva il Tribunale amministrativo regionale Reggio Calabria per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami di avvocato, sessione 2002, e di ogni atto presupposto connesso e consequenziale.

Il Tribunale amministrativo regionale Reggio Calabria, riteneva il ricorso assistito dal fumus boni iuris sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione e con ordinanza n. 442/2003 accoglieva l'istanza di sospensione, con "conseguente rinnovazione del giudizio impugnato da parte di diversa sottocommissione e con adeguata motivazione".

In esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Commissione procedeva alla ricorrezione degli elaborati, ammettendo il Buscemi alle prove orali e dopo il superamento di queste, lo dichiarava idoneo.

L'avvocatura dello Stato proponeva regolamento di competenza e gli atti venivano trasmessi al competente Tribunale amministrativo regionale, sezione staccata di Catania.

Il Ministero della giustizia ha, nelle more del giudizio, proposto appello avverso l'ordinanza n. 442/2003 del Tribunale amministrativo regionale Reggio Calabria, e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5106/2003, rigettava l'eccezione di inammissibilita' per carenza di interesse sollevata da controparte, accoglieva il gravame, rigettava l'istanza cautelare proposta in primo grado, con "conseguente caducazione di tutti gli atti adottati a seguito della predetta ordinanza".

Con sentenza n. 1945/2004, il Tribunale amministrativo regionale Catania dichiarava l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la Commissione non si fosse limitata a dare mera esecuzione all'ordinanza n. 442/2003 del Tribunale amministrativo regionale Reggio Calabria, ovvero, non si fosse limitata alla "rinnovazione del giudizio impugnato, da parte di diversa sottocommissione e con adeguata motivazione", come statuito dal provvedimento impugnato, ma avrebbe proceduto alla nuova valutazione positiva degli elaborati scritti, e poi ammesso il Buscemi alle prove orali, superate le quali e' stato dichiarato idoneo.

Conseguentemente, il Tribunale amministrativo regionale Catania ha ritenuto che la Commissione non si era limitata ad eseguire la pronunzia cautelare, ma era andata oltre il dictum del giudice, avendo il provvedimento autonomamente assunto, carattere provvedimentale e definitivo. Con tale operato la Commissione avrebbe riaperto autonomamente il provvedimento, avrebbe adottato atti autonomi e definitivi che renderebbero privo di interesse il giudizio sugli atti adottati.

Secondo il decidente cio' ha determinato l'improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto a mancare il presupposto per la pronuncia nel merito del giudizio.

Avverso la sentenza n. 1945/2004 del Tribunale amministrativo regionale Catania, propone appello il Ministero della giustizia, deducendo i seguenti motivi:

Ha errato il Tribunale amministrativo regionale Catania a ritenere che le operazioni compiute non fossero in esecuzione dell' ordinanza poiche' l'Amministrazione, senza prestare acquiescenza al provvedimento cautelare, ha proposto appello e la nuova valutazione in esecuzione dell'ordinanza cautelare non si sostituiva al provvedimento, ma era destinata a regolare l'assetto dei rapporti unicamente in attesa dell'esito del giudizio di merito, ed il Consiglio di Stato, con ord. n. 5106/2003 ha accolto il ricorso in appello avverso il provvedimento cautelare e rigettato l'eccezione di inammissibilita' per carenza di interesse.

Gli atti posti in essere dall'amministrazione, in quanto esecutivi della pronuncia cautelare, non determinano l'improcedibilita' del ricorso e quindi la prova orale sostenuta e' consequenziale al superamento delle prove scritte, mancando ovviamente la autonoma determinazione volitiva da parte dell'amministrazione rafforzata dal ricorso in appello avverso il provvedimento cautelare.

Si costituisce l'appellato con memoria del 21 luglio 2005, deducendo, ai limitati effetti del giudizio cautelare e con riserva di ulteriori ed autonomi motivi, l'inesistenza di qualsiasi pregiudizio grave ed irreparabile, e che comunque, le affermazioni poste a sostegno si pongono in stridente contrasto con il positivo giudizio espresso in sede di rivalutazione delle prove scritte e con il superamento di quelle orali e conclude per il rigetto della domanda cautelare, e nel merito, del ricorso in appello.

Con memoria depositata il 17 novembre 2005 ribadisce l'infondatezza dell'appello ed invoca il comma 2-bis del d.l. n. 115/2005, nel testo aggiunto dalla legge di conversione n. 168/2005, ai sensi del quale avrebbe legittimamente conseguito l'abilitazione professionale a seguito del provvedimento giurisdizionale, ed afferma che comunque, a seguito dell'ordinanza 442/2003 del Tribunale amministrativo regionale Reggio Calabria, ha visto rivalutate le prove scritte ed ha superato la prova orale e pertanto chiede dichiarare inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e comunque rigettarlo perche' infondato sia in fatto che in diritto.

D i r i t t o

I) Ritenuto che:

la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato (C.d.S., sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6225 e 19 ottobre 2004, n. 6747), mentre l'improcedibilita' per sopravvenuta carenza di interesse puo' derivare, o da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che faccia venire meno l'effetto logico del provvedimento impugnato, ovvero dall'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento, che, idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, sia tale da rendere certa e definitiva l'inutilita' della sentenza (C.d.S., sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4397).

il giudice amministrativo ha sospeso in sede cautelare gli effetti del provvedimento e conseguentemente la Commissione si adeguata al contenuto dell'ordinanza cautelare, procedendo alla rivalutazione.

l'atto conseguenziale, con cui l'amministrazione ha dato esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti del provvedimento, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo.

Non pare quindi possa configurarsi l'improcedibilita' del ricorso o la cessazione della materia del contendere.

II) Ritenuto ancora che gli atti adottatati dalla Commissione per sostituire il provvedimento, non esprimono acquiescenza alla decisione del Tribunale amministrativo regionale Reggio Calabria, avendo, il Ministero della...

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