Ordinanza emessa il 2 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale a carico di Fazzari Francesco ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione,...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Fazzari Francesco, nato a Mammola (Reggio Calabria) il 1° ottobre 1926 (contumace), Fazzari Filippo, nato a Genova il 20 settembre 1951 (contumace); Casanova Federico, nato a Finale Ligure (Savona) il 16 ottobre 1940 (contumace); Bonorino Fiorenza, nata a Finale Ligure (Savona) il 21 febbraio 1936 (contumace) e Accame Eligio, nato a Tovo San Giacomo (Savona) il 12 novembre 1948 (gia' presente); Fazzari Francesco, Fazzari Filippo, Casanova Federico, Bonorino Fiorenza, imputati:

A) del delitto di cui agli artt. 61, n. 5, 81 cpv., 110 e 434, commi 1 e 2 c.p., perche', in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, Casanova e Bonorino, agendo quale intermediario anche a mezzo della S.r.l. Consorzio Artigiano Ecosistem in seguito denominata Fumeco, per l'attivita' di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi (composti da elevate concentrazioni di benzene, toluene, cilene, cromo esavalente e piombo) provenienti da varie imprese situate sul territorio nazionale ed estero; Fazzari Francesco e Fazzari Filippo gestendo una cava abusiva di materiale lapideo in localita' Pattarello che di fatto veniva utilizzata, sfruttando i profondi scavi realizzati mediante l'attivita' di estrazione, quale copertura di una discarica abusiva di circa 20.000 fusti metallici contenenti i rifiuti de quibus e per un quantitativo complessivo pari a circa 13.000 tonnellate di rifiuti speciali che venivano direttamente interrati senza alcuna precauzione di sorta), nonche' adoperandosi per il materiale di occultamento di ulteriore analogo materiale tossico-nocivo, che veniva interrato presso le discariche comunali site in localita' Casei, Zerbetti ed ex Fumeco e per un consistente ancorche' imprecisato quantitativo complessivo; con l'aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, in parte agito di notte per i lavori materiali di interramento presso le pubbliche discariche;

B) del delitto di cui agli artt. 56, 81 cpv. e 110 e 439, comma 1 c.p., perche', in concorso tra loro in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ponendo in essere la condotta di cui al capo A), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad avvelenare le acque dei rii Pattarello, Bottasano e Maremola nonche' delle relative falde acquifere destinate, tramite i vicinari pozzi, all'alimentazione umana (prima che le stesse venissero attinte per il consumo) e non riuscendo nell'intento per causa indipendente dalla propria volonta', costituita dallo stato dei luoghi di interramento e dalle caratteristiche dei contenitori, tali da arginare temporaneamente la capacita' inquinante dei rifiuti tossico-nocivi, nonche' dalla successiva scoperta dei medesimi da parte della p.g.; con la recidiva reiterata per Fazzari Francesco e quella specifica per Fazzari Filippo.

In Borghetto S. Spirito, Magliolo Andora e Tovo S. Giacomo dal 1982 al 1991 e fatti accertati nell'aprile 1992.

Accade, imputato:

F) del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 81 cpv. e 479 - 476 1 2 c.p., perche', in tempi diversi e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, alfine d'eseguire il delitto di abuso di ufficio di cui al capo D) (stralciato) del decreto che dispone il giudizio del 2 marzo 1997, attesa la sua qualita' di sindaco, emettendo due ordinanze sindacali contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 915/1982, attestava falsamente fatti dei quali i detti atti erano destinati a provare la verita' e, segnatamente, nella prima (n. 2/1991) la sussistenza di un parere espressamente qualificato come favorevole dell'USL n. 5 e nella seconda (n. 1/1992) indirettamente qualificato tale.

In Tovo S. Giacomo fino al 24 febbraio 1992.

Il Tribunale di Savona, con sentenza in data 9 aprile 2001, assolveva i predetti perche' il fatto non sussiste.

Con atto di appello in data 8 novembre 2001 il p.m., la P.C. Ministero dell'ambiente, la P.C. Regione Liguria, la P.C. World Wildlife Fund e la P.C. Associazione Italiana Legambiente impugnavano la sentenza del tribunale di Savona in data 9 aprile 2001 con la quale Casanova Federico, Fazzari Francesco, Fazzari Filippo, Bonorino Fiorenza e Accame Eligio erano stati assolti dai reati loro rispettivamente scritti perche' il fatto non sussiste.

La sentenza impugnata esaminava l'imputazione di cui al capo A), premettendo un esame del concetto di disastro inteso in giurisprudenza come un evento di danno che espone a pericolo collettivo con effetti gravi complessi ed estesi un numero indeterminato di persone; ritenendolo un delitto a consumazione anticipata senza che sia necessario il prodursi dell'evento dannoso; e l'ipotesi di cui al capo B) per cui chi avveleni acque destinate all'alimentazione e' punito anche prima che le stesse vengano attinte senza la prova di un effettivo pericolo per le persone. Il tribunale quindi non riteneva configurabile il tentativo, perche' l'univocita' della condotta implica che all'agente puo' essere attribuito solo l'evento che debba considerarsi previsto e voluto, e, nel caso in esame, il dolo indiretto desumibile dalla condotta contestata, era incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 56 c.p.

La sentenza ricostruiva quindi i fatti in primo luogo sulla scorta delle dichiarazioni di Fazzari Filippo che aveva detto di aver ricevuto da Casanova Federico nel 1983 l'incarico di prelevare dall'area sita in Andora, detta "ex Fumeco" e dall'area sita in Tovo S. Giacomo, loc. Zerbetti circa 10.000 fusti provenienti da varie imprese che vennero trasportati e interrati nella cava Fazzari e altri nelle discariche di Tovo, Magliolo e ex Fumeco, per cui il Fazzari ne avrebbe sotterrati circa 2 o 3000 a Magliolo, un centinaio ad Andora e 10 o 15.000 a Tovo S. Giacomo. Cio' dietro compenso.

La sentenza inoltre richiamava la deposizione del teste ispettore Iberto che aveva detto di aver rinvenuto nella cava di Borghetto Santo Spirito un lago di sostanza maleodorante fuori uscente dal costone di roccia franato, sostanza che i tecnici della Usl avevano indicato come tossico-nociva. Altresi' vennero rinvenuti dei sacchi di carta da 25 chili l'uno con la denominazione "cromato di piombo", e circa 20.000 fusti dai quali fuoriusciva un odore nauseabondo che aveva causato malori ai colleghi dell'ispettore.

Per quanto riguarda il sito di Tovo San Giacomo il teste ha parlato di 1576 fusti contenenti metalli pesanti, cianuri, fenoli, solventi clorurati, TBC, pesticidi e altro.

Quanto alla cava Fazzari, il teste Causa Renato, che vi aveva effettuato dei trasporti di circa 200-250 fusti, aveva parlato di terre sporche di olio combustibile o gasolio e aveva detto che si era poi rifiutato di proseguire nell'attivita'.

Il consigliere di minoranza nel Comune di Tovo, Folco Nicolina ha parlato di un costante via vai di camion anche nelle ore notturne, camion che perdevano liquami.

Il teste Cesio Gianni, membro del comitato ecologico della Val Maremola ha ricordato il transito di mezzi verso la discarica di Zerbetti, che trasportavano fusti in enorme quantita', del tutto incompatibile con le possibilita' di smaltimento dei forni che funzionava anche 24 ore al giorno.

Il teste Giustini Andrea operaio presso la Fumeco fino al 1986 ha ricordato di aver visto centinaia di fusti sul piazzale della Fumeco e ha ricordato che era la ditta Fazzari a occuparsi dei lavori di movimentazione della terra all'interno del piazzale e di caricare questi fusti sui camion, cosi' come l'altro dipendente Puglies Crescenzo dal 1984 ha detto di aver...

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