Sentenza nº 91 da Friuli Venezia Giulia, Trieste, 22 Marzo 2003

Data di Resoluzione22 Marzo 2003
EmittenteFriuli Venezia Giulia - Trieste

Ric. n. 659/00 R.G.R. N.91/2003 Reg. Sent.

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Sammarco - Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Vincenzo Farina - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.659/00 proposto dalla società MARMIFERA GORLATO s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Pellegrini e Lorenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Trieste,via XXX Ottobre n.19 ;

c o n t r o:

1) il Comune di Duino Aurisina,in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo,in Trieste, via Donota n.3 ;

2) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cossina dell'Ufficio legislativo e legale, con domicilio eletto presso il medesimo Ufficio,in Trieste,via Milano n.1;

per l'annullamento:

1) della deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n.36 del 29-30 settembre 1999,con la quale l'intimato Comune ha approvato la variante generale n.18 al vigente P.R.G.C.,nonchè degli atti prodromici,presupposti,conseguenziali e comunque connessi;

2) in parte qua, del decreto n.0173/Pres. del 25.5.2000,con il quale il Presidente della Giunta regionale ha confermato la esecutività della cennata deliberazione consiliare n.36/1999,disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili per il totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante con deliberazione della Giunta regionale n.2472 del 28.8.1998, nonchè degli atti prodromici,presupposti,conseguenziali e comunque connessi;

3) della cennata deliberazione n.36/1999, nella parte in cui si è previsto l'inserimento dell' immobile di cui alla p.c. n.1342/96 del C.C. di Aurisina Cave(terreno di proprietà della ricorrente)nell'ambito di progettazione unitaria denominato "P4-Aurisina Cave",con vincolo di destinazione a "verde pubblico-V";

per la fissazione

di idonea misura riparatoria anche in senso specifico per l'omessa previsione di indennizzo ,o,in subordine,di un congruo indennizzo per la illegittima reiterazione del vincolo di inedificabilità assoluta sull' immobile di proprietà della deducente;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 21.2.2003 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

f a t t o

Il ricorso mira all'annullamento : 1) della deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n.36 del 29-30 settembre 1999,con la quale l'intimato Comune ha approvato la variante generale n.18 al vigente P.R.G.C.,nonchè degli atti prodromici,presupposti,conseguenziali e comunque connessi;

2) in parte qua, del decreto n.0173/Pres. del 25.5.2000,con il quale il Presidente della Giunta regionale ha confermato la esecutività della cennata deliberazione consiliare n.36/1999,disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili per il totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante con deliberazione della Giunta regionale n.2472 del 28.8.1998,nonchè degli atti prodromici,presupposti,conseguenziali e comunque connessi;

3) della cennata deliberazione n.36/1999,nella parte in cui si è previsto l'inserimento dell' immobile di cui alla p.c. n.1342/96 del C.C. di Aurisina Cave(terreno di proprietà della ricorrente)nell'ambito di progettazione unitaria denominato "P4-Aurisina Cave",con vincolo di destinazione a "verde pubblico-V".

La ricorrente ha chiesto,altresì,che il Tribunale fissi una idonea misura riparatoria, anche in senso specifico, per l'omessa previsione di indennizzo ,o,in subordine,di un congruo indennizzo per la illegittima reiterazione del vincolo di inedificabilità assoluta sull' immobile di sua proprietà.

Dopo aver ricordato le vicende che hanno riguardato la proprietà sopra indicata(inizialmente edificabile),a sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti mezzi:

  1. Violazione di legge:artt.36 e 39 della L.R.52/91;Prima Circolare applicativa prot.P.T./10961/4.101 del 2/12/1991,par.4;Quarta Circolare applicativa prot.P.T.79769/4.102 del 5/10/1992,par.3.3.1-Eccesso di potere:difetto di motivazione -difetto di istruttoria-illogicità manifesta-nella reiterazione del vincolo espropriativo.

    La ricorrente lamenta che il Comune ,con la gravata variante,abbia reiterato,senza indennizzo,un vincolo di inedificabilità assoluta sul proprio terreno,in assenza delle condizioni legittimanti questa reiterazione.

  2. VIOLAZIONE DI LEGGE:ART.32,COMMI 3° E 7° ,DELLA L.R. 52/91-ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA OPPOSIZIONE PRESENTATA.

    La deducente lamenta che la risposta data dal Comune alla opposizione a suo tempo presentata sia del tutto insoddisfacente.

  3. VIOLAZIONE DI LEGGE:ART.5 DPGR 20/4/1995 N.0126/PRES.ANCHE IN RAPPORTO AL TITOLO IV,CAPO I,E IN PARTICOLARE ALL'ART.30,COMMI 1/F E 5/A/1 DELLA L.R.52/91 PER DIFETTO DEGLI "STRUMENTI NORMATIVI"DELLA VARIANTE GENERALE-ART.32,COMMA 3,DELLA L.R.52/91-ECCESSO DI POTERE:VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO" DEI CITTADINI,DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RAPPORTO ALLA PARI POSSIBILITA' DEI CITTADINI DIRETTAMENTE INTERESSATI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI AL PRGC PRIMA DELLA APPROVAZIONE DI UN PIANO VARIATO SOSTANZIALMENTE ANCHE D'UFFICIO DAL COMUNE.

    La ricorrente si duole del fatto che il Comune ha mantenuto la situazione di inedificabilità del terreno in questione,disattendendo lo spirito e la lettera delle disposizioni rubricate..

  4. ECCESSO DI POTERE:DIFETTO DI MOTIVAZIONE SUL SOVRADIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD URBANISTICI-VIOLAZIONE DI LEGGE:ART.32 COMMA B) DELLA L.R.52/91 E DEL PURG,TITOLO III,ART.33.

    La deducente lamenta la mancata motivazione da parte del Comune in ordine al rubricato sovradimensionamento.

  5. ECCESSO DI POTERE:DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PREVISIONE DI INDENNIZZO A FRONTE DELLA REITERAZIONE DEL VINCOLO URBANISTICO-VIOLAZIONE DI LEGGE:ART.7,NN.2,3 E 4,E 40 LEGGE 17/8/1942 N.1150 E ART.2,1° COMMA,LEGGE 19/11/1968 N.1187.

    L'istante si duole del fatto che la reiterazione del vincolo de quo non sia stata accompagnata dalla previsione del dovuto indennizzo.

  6. ECCESSO DI POTERE:GRAVE ILLOGICITA',CARENZA DI ISTRUTTORIA E IRRAZIONALITA' PARZIALE DELLA DEL.CONS. N.64 DD. 26/6/1995 CONTENENTE LE DIRETTIVE PER IL NUOVO PRG PER IL FABBISOGNO RESIDENZIALE-VIOLAZIONE DI LEGGE(ART.30 COMMA 1 LETT. A) DELLA L.R. 52/91 IN RAPPORTO ALL'ART.31,COMMA 2,DELLA L.R. 52/91)PER PARZIALE CONTRASTO FRA LE DIRETTIVE E IL PROGETTO DI PIANO.

    L'istante assume sotto i profili rubricati la illegittimità della gravata variante.

  7. DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER LE ILLEGITTIME REITERAZIONI DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO SENZA CONTESTUALE PREVISIONE DELLO STESSO.

    La ricorrente sviluppa le argomentazioni già precedentemente svolte sul punto.

    Sotto questo profilo deduce, poi, la illegittimità costituzionale , per violazione dell'art. 42,3° comma della Costituzione, degli artt. 36,1° c.,37,38 e 39 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui consentono la reiterazione dei vincoli urbanistici di contenuto espropriativo, decaduti per decorso quinquennio dalla loro adozione, senza la previsione...

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