Ordinanze Ingiuntiva nº 58 da Emilia Romagna, Parma, 04 Marzo 2003
Data di Resoluzione | 04 Marzo 2003 |
Emittente | Emilia Romagna - Parma |
Reg. ordinanze : 58 /2003
Reg. generale : 132/2002
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia Romagna
composto dai Signori:
GAETANO CICCIO' Presidente
UGO DI BENEDETTO Consigliere
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2003
Visto l'art.8, comma 2, legge 21 luglio 2000, n.205;
Visto il ricorso proposto da:
COCCHI ALBERGHI DI CORRADO COCCHI & C. SNC
rappresentata e difesa da:
MORA AVV. ANDREA
MORA AVV. GIAMPAOLO
CALANDRUCCIO AVV. MICHELE
con domicilio eletto in PARMA
VIA FARINI 18
presso
MORA AVV. GIAMPAOLO
contro |
A.N.A.S. (ENTE NAZIONALE PER LE STRADE) |
rappresentato e difeso da: |
AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO |
con domicilio eletto in BOLOGNA |
VIA GUIDO RENI 4 |
presso la sua sede |
Vista la domanda presentata dalla società ricorrente ai sensi dell'art.8, 2° comma, L.n.205 del 2000;
per la condanna
con ordinanza-ingiunzione al pagamento della somma di ¤ 67.936,90 a titolo di provvisoria liquidazione di risarcimento di danni per esproprio illegittimo.
Visti gli atti e i documenti depositati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.N.A.S. (ENTE NAZIONALE PER LE STRADE)
Udito il relatore Cons. UMBERTO GIOVANNINI e udito, altresì l'avv. Calandruccio per la società ricorrente;
Ritenuto che la somma per la quale la ricorrente chiede l'adozione di provvedimento ex art.8, 2° comma, L. 205/00 ha titolo diverso da quella per la quale l'ANAS ha riconosciuto la debenza in favore della società ricorrente;
Ritenuto altresì che con la decisione sul ricorso straordinario proposto dalla ricorrente è stato annullato solamente il primo provvedimento di occupazione d'urgenza dell'area di proprietà della medesima;
Vista la non sussistenza dei...
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