Sentenza nº 3348 da Veneto, Venezia, 18 Giugno 2003

Data di Resoluzione18 Giugno 2003
EmittenteVeneto - Venezia

Ricorso n. 47 del 2000 Sent. n.3348/2003

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, con l'intervento di:

Stefano Baccarini -Presidente

Angelo De Zotti -Consigliere

Marco Buricelli -Consigliere, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 47 del 2000 proposto da Giribaldi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ciatara, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, San Marco, 1130;

contro

l'Amministrazione dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 333-D/46527 dell'11 ottobre 1999 con il quale il Capo della Polizia -Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha destituito il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, dall'Amministrazione della pubblica sicurezza; e della presupposta deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Venezia del 20 settembre 1999;

visto il ricorso, notificato il 27 dicembre 1999 e depositato in Segreteria il 7 gennaio 2000, con i relativi allegati;

visto il controricorso di forma dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione dell'interno;

vista la relazione di chiarimenti della Questura di Venezia 17 gennaio 2000 prot. n. Pers. 2.8.2000, con i relativi allegati;

vista l'ordinanza n. 87 del 19 gennaio 2000 con la quale la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno della propria difesa;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, all'udienza del 16 gennaio 2003 (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Paolo Ciatara per il ricorrente e Stefano Cerillo per la P. A.;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I fatti rilevanti per decidere possono essere riassunti come segue.

1)In data 19 marzo 1999 il GIP presso la Pretura circondariale di Imperia ha emesso a carico del ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, sentenza di applicazione della pena (della multa di lire 6.930.000, di cui lire 6.750.000 in conversione di giorni 90 di reclusione), su richiesta dell'imputato, ai sensi dell'art. 444 e seguenti c.p.p., per un furto, e connessa falsificazione, di assegni bancari e per la falsificazione di un tesserino di riconoscimento rilasciato agli agenti della Polizia di Stato (fatti commessi a Imperia nel luglio -agosto del 1998, quando il ricorrente era sospeso dal servizio -v. allegato 3 fasc. ric.).

2)Con atto notificato all'incolpato il 21 giugno 1999 l'Amministrazione ha contestato gli addebiti al Giribaldi, riproducendo le imputazioni in sede penale. L'incolpato ha controdedotto (v. allegati 5 e 6 fasc. ric.).

3)Nella riunione del 20 settembre 1999 il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Venezia, uditi il dipendente e il suo difensore, ha proposto di infliggere al Giribaldi la sanzione della destituzione ai sensi dell'art. 7, numeri 1), 2), 4) e 6) del d.P.R. n. 737 del 1981, e il Capo della Polizia, con il decreto in epigrafe indicato, ha destituito il ricorrente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7, numeri 1), 2) e 6) del citato d.P.R. n. 737 del 1981.

4)Avverso e per l'annullamento del provvedimento di destituzione il Giribaldi ha formulato le seguenti censure: 1)violazione dell'art. 9, comma 2, della l. n. 19 del 1990; 2) e 3)violazione di legge per carenza di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità; e 4)violazione del principio della segretezza del...

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