Sentenza nº 1828 da Veneto, Venezia, 14 Marzo 2003

Data di Resoluzione14 Marzo 2003
EmittenteVeneto - Venezia

Ric. n.1043/90 Sent. n.1828/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

Umberto Zuballi - Presidente relatore

Claudio Rovis - Consigliere

Riccardo Savoia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1043/90 di Ferro Alberto, rappresentato e difeso dall'avvocato M. Bruno Babini Mitis e domiciliato presso il suo studio, in Venezia Mestre, via N. Sauro 17, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

Il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

PER

l'annullamento

della cartolina precetto notificata il 31 marzo 1990, con la quale veniva disposta l'incorporazione del ricorrente nel servizio civile.

Visto il ricorso, notificato il 13 aprile 1990 e depositato presso la Segreteria il 14 aprile 1990 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero, depositato il 17 gennaio 1997;

Vista la memoria prodotta dal Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista in particolare l'ordinanza di questo TAR n. 217 del 1990 con la quale Ë stata accolta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2003 - relatore il presidente Zuballi - l'avvocato Babini Mitis per il ricorrente e Bonora per il Ministero;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, fa presente che, al termine del rinvio per motivi di studio, dichiarava di essere disposto a prestare servizio civile sostitutivo. Ad oltre un anno dalla cessazione del titolo al ritardo, gli veniva notificato il provvedimento impugnato, che disponeva la sua precettazione con decorrenza dal 20 aprile 1990.

Fa presente, che - come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 1990 - il termine di un anno entro la cessazione del titolo al ritardo per chiamare alle armi il cittadino va considerato come termine perentorio. Chiede quindi l'annullamento della cartolina precetto.

Si Ë costituito in giudizio il Ministero, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.

In successiva memoria il Ministero rileva che, anteriormente alla nota pronuncia della Corte costituzionale, il termine annuale non era...

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