Sentenza nº 113 da Liguria, Genova, 22 Gennaio 2003

Data di Resoluzione22 Gennaio 2003
EmittenteLiguria - Genova

REPUBBLICA ITALIANA N.2116/97 R.G.R.
-rm - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 113 Reg.Sent.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ANNO 2003
Sezione Prima

nelle persone dei Signori:

Giuseppe Petruzzelli Presidente

Roberto Pupilella Consigliere

Antonio Bianchi Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2116/97 R.G.R. proposto da Alloisio Silvia, Garbarino Giulio, Sivori Federica, Sicco Rosa, Isolabella Piera, Antonini Luciano, Cecchini Marcella, Isolabella Enza e Pagano Alfia rappresentati e difesi dagli avvocati D. Rossi e A. Sandra ed elettivamente domiciliati in Genova, Salita S. Viale 5/8 sc. sin., presso lo studio del primo;

ricorrenti

CONTRO

Il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato G. De Nitto ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi 9 (Civica Avvocatura);

l'Istituto David Chiossone, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato A. Gamalero ed elettivamente domiciliato in Genova, via Porta d'Archi, 1/10;

resistenti

per l'annullamento

dell'atto di consenso implicito all'esecuzione di lavori di risanamento conservativo all'interno dell'Istituto D. Chiossone, a seguito di denuncia inizio attività, ai sensi della L. 662/1996, in data 04.08.1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova e dell'Istituto David Chiossone, intimati ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il Consigliere Antonio Bianchi;

Uditi alla pubblica udienza del 07/02/2002 l'avv. Massa per delega dell'avv. D. Rossi, per i ricorrenti, l'avv. De Paoli, per delega dell'avv. Odone, per l'amministrazione resistente e l'avv. A. Gamalero per l'Istituto D. Chiossone;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

  1. I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari di cui ai civici 10, 12, 12° e 12c di v.co Barnabiti, a Genova, prospicienti l'edificio oggetto degli interventi edilizi di cui al presente ricorso.

  2. Tale intervento, qualificato dal progettista come "interventi modificativi di adeguamento agli standards strutturali per residenze protette per anziani, alle norme sulla prevenzione degli incendi, ed alla normativa sulle barriere architettoniche", consiste nella realizzazione di un volume esterno sito nella parte a nord dell'edificio, all'interno del quale sarebbe ubicato un vano ascensore ed una scala di emergenza anti incendio.

  3. Allertati dalla posa dei ponteggi, alcuni degli odierni esponenti, per il tramite dell'avv. Dario Rossi, notificavano, in data 27/10/1997, al Comune di Genova, una diffida tesa ad ordinare l'interruzione delle opere in corso, pregiudizievoli degli interessi degli esponenti medesimi, richiedendo inoltre chiarimenti circa i lavori da eseguire e gli atti autorizzatori sottesi agli stessi.

  4. In difetto di riscontro gli istanti, ritenuta l'illegittimità del provvedimento di silenzio-assenso assunto dall'Amministrazione comunale sulla denuncia di inizio attività presentata dall'Istituto David Chiossone in data 4.08.1997, hanno adito questo TAR con il ricorso in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

    Motivo I. Illegittimità per violazione dell'art. 2, co. n. 7 della L. 662/1996 e 11 L. 1089/1939. Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria.

    L'art. 2 co. 60 della legge finanziaria per l'esercizio 1997, modificativo della L. 493/1993, ha sottoposto a dichiarazioni di inizio lavori gli interventi edilizi consistenti, tra gli altri, in opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonchè le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe ed ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

    Senonchè, il successivo n. 8, specifica che la facoltà di cui al comma che precede è data qualora non sussistano le condizioni di seguito indicate tra cui (sub a) l'assoggettamento dell'immobile di cui agli interventi edilizi alle disposizioni di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939.

    Il caso di specie rientra in tale categoria. Infatti l'Istituto Davide Chiossone, essendo stato realizzato in epoca remota e comunque destinato da oltre cinquant'anni ad uso pubblico, rientra a pieno titolo nelle categorie di cui alla legge 1089.

    Tale circostanza avrebbe potuto essere facilmente verificata dall'amministrazione competente, trattandosi di una nota disposizione normativa inserita per di più nelle norme tecniche d'attuazione al piano regolatore del Comune di Genova.

    Motivo II: Illegittimità per violazione dell'art. 5 L. 9/1/1989 n. 13 della L.R. 15/1989:

    Del pari, l'illegittimità deriva dalla mancanza di necessaria previa autorizzazione da parte della Sovrintendenza ai beni ambientali e culturali, così come previsto dalla legge 13/89 (sostanzialmente integralmente recepita dalla L.R. 15/1989), disciplinante, appunto, la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale legge, all'art. 5, impone, infatti, l'ottenimento dell'autorizzazione che, nella fattispecie de qua, non risulta rilasciato.

    Motivo III: Illegittimità per violazione del D.M. 1444 del 2/4/1968 e dell'art. 17 L. 765/1967. Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta.

    Il risanamento conservativo, come specificato in premesse, comporta la realizzazione di una considerevole volumetria, la quale, ancorchè realizzata al fine di destinarla a impianti tecnici, è in evidente contrasto con la normativa prevista per la zona urbanistica di cui trattasi.

    Infatti, la zona che ci occupa è la zona A per la quale non sono ammesse nuove edificazioni che comportino un aumento delle altezze superiori agli edifici limitrofi preesistenti.

    Concludono gli istanti chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese.

    Si è costituito in giudizio il Comune di Genova intimato, il quale, con memoria del 15 giugno 2001, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

    Si è altresì costituito in giudizio l'Istituto David Chiossone il quale, con memoria conclusiva del 25 gennaio 2002, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame, e ne ha quindi parimenti contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

    Con ordinanza n. 1152/2001, questo T.A.R. ha disposto incombenti istruttori puntualmente eseguiti dall'amministrazione onerata.

    Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2002, il ricorso è stato posto in decisione.

    DIRITTO

  5. Come risulta dall'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento di consenso implicito all'esecuzione di lavori di risanamento conservativo all'interno dell'Istituto D. Chiossone che, a loro dire, si sarebbe formato sulla denuncia di inizio attività presentata in data 4.8.1997 ai sensi della L. 662/1996, a seguito del silenzio tenuto sulla stessa da parte dell'amministrazione comunale nei successivi venti giorni.

    Tale impugnativa, peraltro, viene ritenuta inammissibile da parte dell'Istituto controinteressato in quanto, a suo dire, nel caso di specie il silenzio tenuto dall'amministrazione comunale, non assumerebbe alcuna valenza provvedimentale direttamente ed autonomamente impugnabile con una specifica azione di annullamento.

  6. Tanto premesso, la questione sottoposta in via pregiudiziale all'esame del Collegio, si sostanzia nello stabilire quale sia l'esatta natura giuridica del silenzio eventualmente mantenuto dall'amministrazione nei venti giorni successivi alla presentazione di una denuncia di inizio attività, nello specifico modulo delineato in materia edilizia dalla L. 662/1996.

    A tal fine occorre tratteggiare, pur se in modo succinto, le caratteristiche salienti del nuovo istituto, perchè solo a seguito di una ricostruzione sistematica dello stesso, è possibile giungere alla corretta soluzione della problematica evidenziata.

  7. Come è noto, la denuncia di inizio attività, sostitutiva dell'atto di consenso della pubblica amministrazione, ha fatto la sua comparsa nell'ordinamento con la legge n. 241 del 1990.

    Nell'ambito della semplificazione dell'attività amministrativa, infatti, l'art. 19 dispone, nella sua attuale formulazione, che in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad un atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, questo "si intende sostituito" da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato.

    Il medesimo articolo aggiunge poi che, in tali casi, spetta all'amministrazione competente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

    La finalità perseguita dalla norma, come precisato dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede di parere reso sul disegno di legge, è stata quella di "liberalizzare" certe attività private la cui esplicazione risultava condizionata al previo conseguimento del titolo abilitativo (cfr. parere del 19 febbraio 1987 n. 7).

    In talune ipotesi, infatti, le abilitazioni richieste dalla normativa vigente erano chiamate solo a verificare -senza spazi di discrezionalità o con discrezionalità di tasso ridottissimo - la conformità dell'attività che il privato si proponeva di svolgere, alle prescrizioni della sovraordinata normativa.

    Con la conseguenza della convertibilità, senza seri pregiudizi per l'interesse pubblico, della disciplina previgente in un assetto alternativo nel quale l'ordinamento rinuncia ai previ controlli delle amministrazioni, sostituendo ad essi solo interventi amministrativi rivolti a riscontrare...

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