Sentenza nº 1709 da Council of State (Italy), 21 Marzo 2011

Data di Resoluzione21 Marzo 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 05038/2006, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 10353 del 2006, proposto dalla s.p.a. R.T.I. - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Il Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale Mazzini, 73;

l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visto l'atto di costituzione ad opponendum del Codacons;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Medugno, Ramadori, per delega dell'avvocato Rienzi, e l'avvocato dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con l'appello in esame, la s.p.a. R.T.I. ? Reti Televisive Italiane ha chiesto, in riforma della sentenza n. 5083 del 2006 del T.a.r. Lazio, l'accoglimento del ricorso di primo grado n. 1002 del 2006 (proposto avverso la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 22/06/CSP, in data 1° febbraio 2006, recante ?disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali?), nonché dei motivi aggiunti proposti avverso la successiva delibera n. 30/06/CSP, in data 9 febbraio 2006 (che ha ravvisato la violazione della delibera del 1° febbraio 2006 ad opera del programma ?Liberi Tutti ? La voce degli italiani?, trasmesso dall'emittente ?Rete 4? in data 4 febbraio 2006, alle ore 22:15, ed ha irrogato la sanzione pecuniaria di ? 150.000,00, con ordine di dare notizia dell'accertata violazione).

  2. Ritiene la Sezione che l'appello accoglimento vada respinto, perché infondato.

  3. Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato lo stesso fondamento del potere regolamentare esercitato dall'Autorità con la delibera del 1° febbraio 2006.

    Ad suo avviso, la materia della par condicio sarebbe una materia riservata alla esclusiva disciplina di rango legislativo, salvi i poteri regolamentari specifici attribuiti all'Autorità dalla legge.

    I poteri regolamentari dell'Autorità sarebberi dunque quelli espressamente previsti dalla legge n. 28 del 2000, secondo cui sussiste la sua competenza regolamentare attuativa in tema di accesso dei soggetti politici al mezzo radiotelevisivo: a) in ogni tempo, limitatamente ai programmi di comunicazione politica; b) in periodo elettorale, con riferimento ai programmi di informazione e di approfondimento, ed a quelli di informazione politica.

    Secondo l'assunto, tali norme, in forza del principio di specialità, sarebbero destinate a prevalere sull'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005 (nel quale il T.a.r. ha individuato il fondamento del potere regolamentare dell'Autorità).

    3.1. Il motivo è infondato.

    L'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2005 prevede che: ?L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei...

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