Ordinanza emessa il 19 ottobre 2006 dalla Corte di cassazione nei procedimenti civili riuniti promossi da Comune di Montello ed altra contro Cerimbelli Angela ed altro Espropriazione per pubblica utilita' - Criteri di determinazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Applicabilita' ai procedimenti in cor...

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 29309 e 1735 del Ruolo generale degli affari civili rispettivamente dell'anno 2001 e del 2002, proposti da Comune di Montello, in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma al piazzale Clodio n. 12, presso l'avv. Stefano Santarelli che, con l'avv. Francesco Daminelli di Bergamo, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso, ricorrente principale;

Contro Cerimbelli Angela, elettivamente domiciliata in Roma alla via Barnaba Tortolini n. 34, presso l'avv. Nicolo' Paoletti, che congiuntamente e disgiuntamente con gli avv. Giovanni Cadei e Alessandro Baldassarri, la rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, controricorrente e ricorrente incidentale; avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, 1ª sez. civ., n. 417/01 del 28 marzo-26 maggio 2001. Udita, all'udienza del 26 settembre 2006, la relazione del Cons. dott. Fabrizio Forte. Sentiti, gli avv. Gregoria Failla, per delega dell'avv. Santarelli, e Nicolo' Paoletti, udito il p.m. dott. Antonio Martone, il quale ha concluso, in via principale, perche' si sollevi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.l. n. 333/1992, in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. e, in subordine, per la remissione degli atti alle sezioni unite.

Premesso in fatto che

Con citazione dell'11 aprile 1997, Angela Cerimbelli conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Brescia il Comune di Montello e si opponeva alla stima delle indennita' di espropriazione e di occupazione di un suo terreno di mq. 1680 in territorio comunale, occupato sin dal 21 maggio 1991 ed espropriato, in favore dell'ente locale, con decreto del Presidente della Provincia di Bergamo dell'8 maggio 1996.

L'attrice aveva dedotto che l'indennita' di espropriazione determinata in L. 45.045.360 e quella d'occupazione fissata in L. 448.560 per anno erano incongrue, pure per l'esistenza di manufatti sull'area acquisita, dovendo comunque riconoscersi rivalutazione e interessi sulle somme a lei spettanti, mentre, ad avviso del Comune di Montello, per l'area sita al di fuori del centro abitato e in Zona F1, urbanisticamente destinata a parcheggi e verde attrezzato, la indennita' liquidata era da ritenere giusta, non avendo valore le costruzioni sul terreno.

Con sentenza del 25 maggio 2001, la Corte di appello di Brescia ha ritenuto edificabile dai privati, sia pure per la realizzazione di attrezzature di interesse comune di cui alla destinazione urbanistica, l'area espropriata nei limiti prescritti dall'art. 54 delle Norme di attuazione del locale P.R.G. (altezza m. 7,50 e densita' fondiaria del 40%), ed e' pervenuta a una valutazione del valore di mercato del terreno di L. 128.000/mq., liquidando l'indennita' di espropriazione, senza la riduzione del 40% di cui ai primi due commi dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 a causa della insufficienza dell'indennita' offerta, in L. 107.520.000, da aumentare per il soprassuolo arboreo di L. 2.000.000 e per i manufatti esistenti di L. 30.000.000, pervenendo alla somma complessiva di L. 139.520.000, oltre agli interessi legali dalla data dell'esproprio al saldo, nulla essendo dovuto per la rivalutazione monetaria; l'indennita' di occupazione era invece determinata negli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di indennita' di espropriazione per ciascun anno, a decorrere dalla immissione in possesso del 1991 fino al decreto di espropriazione.

Il comune di Montello era condannato anche a pagare le spese di causa, compresi i compensi al c.t.u.

Considerato che

Per la cassazione della indicata sentenza il Comune di Montello ha proposto ricorso in via principale di tre motivi e la Cerimbelli s'e' difesa, con controricorso e ricorso incidentale di due motivi.

Con il ricorso principale si lamenta: 1) la violazione dell'art. 5-bis commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1992, n. 359, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto edificabile l'area espropriata, in zona F1, urbanisticamente destinata a verde attrezzato e parcheggi, da qualificare come agricola per la sua destinazione incompatibile con la edificabilita', riservata solo all'iniziativa pubblica; 2) falsa applicazione del secondo comma dello stesso art. 5-bis citato, dovendosi applicare la riduzione del 40%, tenuto conto della circostanza che la misura dell'indennita' offerta era stata fissata dalla Commissione provinciale e non dal comune, al quale non era imputabile l'omessa offerta e la mancata conclusione della cessione volontaria; 3) la insufficiente motivazione nella erronea aggiunta del valore dei manufatti, gia' compresi nella stima elaborata dal c.t.u. che li aveva considerati riduttivi del valore del terreno e comunque non valutabili autonomamente cosi' come le essenze arboree.

Con i due motivi del ricorso incidentale della Cerimbelli viene censurata la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, in relazione all'applicazione dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 1992, n. 359 e al rigetto della domanda di rivalutazione monetaria diviso dalla sentenza impugnata, sulla somma liquidata, e all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

La controricorrente chiede in via principale la disapplicazione del citato art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, per contrasto con la norma sovranazionale sopra citata che garantisce il pacifico godimento della proprieta' e prevede le condizioni per le quali se ne puo' essere privati consistenti in un pubblico rilevante interesse e nella conformita' della procedura ablativa alle norme del diritto interno e internazionale, consentendo agli Stati aderenti di regolare con legge l'esercizio della proprieta' in conformita' all'interesse pubblico.

Ad avviso della ricorrente incidentale, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, deve esservi piena proporzionalita' tra le finalita' pubbliche che si vogliono raggiungere e sacrificio della privazione della proprieta', con l'effetto che l'espropriazione o acquisizione della proprieta' non e' conforme alla indicata norma della Convenzione quando, per essa, non sia pagato il prezzo di mercato o una somma ragionevolmente collegata al valore venale del bene.

Tale sproporzione risulta chiara nell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 che liquida l'indennita' in circa la meta' del valore delle aree espropriate quando, come e' accaduto nel caso con la statuizione impugnata dal comune in via principale, non sia applicata l'ulteriore riduzione del 40%, per la omessa accettazione dell'indennita' offerta.

Poiche' l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea ha fatto propria la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale non puo' che disapplicare la norma contrastante con l'indicato art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa (il ricorso cita C. cost. 23 marzo 1993, n. 115, 18 aprile 1991, n. 168 e 14 giugno 1990, n. 285) e la Cassazione dovra' cassare sul punto la sentenza impugnata e disporre la liquidazione dell'indennita' di espropriazione nel valore commerciale delle aree o in una somma ragionevolmente proporzionata a tale valore.

La sentenza impugnata ha pure negato il diritto alla rivalutazione sulla somma liquidata in base ai valori delle aree alla data dell'espropriazione, cosi' violando ancora la Convenzione come interpretata dalla Corte di Strasburgo, che ha chiarito che l'espropriato non puo' essere danneggiato dall'anormale prolungamento della procedura espropriativa e che allo stesso quindi compete ogni reintegrazione anche della svalutazione monetaria, soprattutto quando egli deve agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di una giusta indennita', come in concreto accaduto.

Alla luce della giurisprudenza sovranazionale, deve cambiare lo stesso orientamento interpretativo per il quale l'indennita' viene corrisposta come debito pecuniario di valuta, con la conseguenza che nulla compete per la rivalutazione all'espropriato.

O s s e r v a

1.1. - Preliminarmente deve ordinarsi la riunione dei due procedimenti iscritti a ruolo a seguito delle distinte impugnazioni, principale e incidentale, contro la stessa sentenza, art. 335 c.p.c.

2.1. - La Corte deve esaminare in primo luogo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis primo comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 8 agosto 1992, n. 359 (d'ora in avanti art. 5-bis), sollevata dalla Cerimbelli con la...

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