Disciplina organica in materia di riordino del sistema associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attivita' connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

(Pubblicata nel ediz. straord. n. 28 al Bollettino ufficiale della Regione Molise del 5 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Molise, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge incentiva il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle Associazioni allevatori del Molise ed il sostegno delle attivita' connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale.

    Art. 2.

    O b i e t t i v i

  2. Gli obiettivi di cui all'Art. 1 sono assicurati dall'Associazione degli allevatori del Molise, previo adeguamento dello statuto dell'APA. di Campobasso.

  3. L'associazione A.P.A. di cui al comma 1, assume caratteristiche di associazione interprovinciale (A.A.M.), ed e' costituita dagli allevatori della Regione Molise nel rispetto delle norme del codice civile e secondo le disposizioni dell'Associazione italiana allevatori.

  4. L'adeguamento dello statuto dell'A.P.A. di Campobasso prevede inoltre la possibilita' di istituzione di sedi operative territoriali di ambito provinciale e la presenza di un componente nel comitato direttivo e un componente nel collegio dei sindaci designati dalla giunta regionale, nonche' la rappresentanza del personale dipendente con un componente nel comitato direttivo designato dall'organizzazione sindacale piu' rappresentativa all'interno della stessa Associazione.

    Art. 3.

    I n t e r v e n t i

  5. Ai fini di cui all'Art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:

    1. finanzia lo svolgimento delle attivita' di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze di interesse zootecnico;

    2. incentiva l'esecuzione dei controlli della produttivita' del bestiame allevato finalizzati all'attivita' di miglioramento genetico dello stesso;

    3. finanzia l'attivita' di assistenza tecnica in zootecnia;

    4. promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale.

  6. La giunta regionale puo' finanziare, anche per il tramite dell'Associazione degli allevatori del Molise, programmi ed interventi nelle seguenti materie:

    1. valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento del patrimonio ovino allevato;

    2. acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal Programma operativo regionale del Molise e dal suo Complemento di programmazione, in favore di imprenditori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati;

    3. organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni, rassegne e mostre zootecniche di particolare rilevanza tecnica, nonche' partecipazione alle stesse degli allevatori interessati;

    4. svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori;

    5. collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;

    6. acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale;

    7. ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse animali di ogni specie e razze.

  7. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalita' operative sono stabiliti ai sensi dell'Art. 9.

    Art. 4.

    Associazione degli allevatori

  8. La Regione riconosce all'Associazione degli allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi di cui all'Art. 3.

  9. L'amministrazione regionale anticipa, su apposito conto corrente bancario infruttifero, il 100 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori.

  10. Sul conto corente di cui al comma 2 i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante...

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