Misure urgenti per il funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo)

  1. Al comma 9 dell'Art. 20 (Incarichi dirigenziali) della legge regionale n. 77/1999 le parole da ´in caso di assenzaª fino a ´ruolo unico regionaleª, sono sostituite dalle seguenti:

    ´9. In caso di assenza o impedimento di un direttore, di un dirigente responsabile di struttura speciale di supporto, di un dirigente le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla giunta regionale, su proposta del componente la giunta competente in materia, ad altro dirigente in servizio permanente. Ove l'assenza o l'impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il direttore conferendo l'incarico ad uno tra i dirigenti in servizio permanente assegnati alla direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti in servizio permanente. A ciascun dirigente in servizio permanente puo' essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarita' della posizione ed e' legittimato all'esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim.ª.

    Art. 2.

    Conferimento incarichi dirigenziali

  2. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonche' nel rispetto delle compatibilita' economiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, la giunta regionale e il Consiglio regionale possono conferire incarichi dirigenziali, secondo le procedure di cui all'Art. 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, recante: Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, per la copertura dei posti vacanti, al personale regionale in servizio, in deroga alla percentuale ivi prevista.

  3. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 possono essere conferiti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT