Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo.
2 novembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunita', investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo.
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La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attivita' di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere.
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Ai fini della presente legge, la Regione:
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favorisce la continuita' e lo sviluppo delle attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione;
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incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative;
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persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalita' turistiche, educative e culturali.
Art. 2.
Funzioni della Regione
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La Regione coordina e promuove interventi volti a:
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favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualita' artistica;
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agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
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sostenere la produzione e la promozione di attivita' realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
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incentivare la diffusione delle produzioni di qualita' e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonche' la valorizzazione delle forme piu' rappresentative della tradizione culturale regionale;
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favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;
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avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'Universita';
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attuare, il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
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sostenere le attivita' teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonche' la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.
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Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
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approva il piano triennale di cui all'Art. 4 e il programma di cui all'Art. 5;
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sostiene le attivita' di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attivita';
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promuove direttamente, anche attraverso la stipula di...
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