Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo.

Capo I Principi e finalita'
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del

2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunita', investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo.

  2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attivita' di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere.

  3. Ai fini della presente legge, la Regione:

    1. favorisce la continuita' e lo sviluppo delle attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione;

    2. incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative;

    3. persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalita' turistiche, educative e culturali.

    Art. 2.

    Funzioni della Regione

  4. La Regione coordina e promuove interventi volti a:

    1. favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualita' artistica;

    2. agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;

    3. sostenere la produzione e la promozione di attivita' realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;

    4. incentivare la diffusione delle produzioni di qualita' e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonche' la valorizzazione delle forme piu' rappresentative della tradizione culturale regionale;

    5. favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;

    6. avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'Universita';

    7. attuare, il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;

    8. sostenere le attivita' teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonche' la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.

  5. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

    1. approva il piano triennale di cui all'Art. 4 e il programma di cui all'Art. 5;

    2. sostiene le attivita' di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attivita';

    3. promuove direttamente, anche attraverso la stipula di...

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