Sentenza nº 7706 da Lazio, Roma, 05 Agosto 2004

Data di Resoluzione05 Agosto 2004
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

N.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.Dec.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 2417
Sezione Seconda bis Reg.Ric.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Anno 1997

sul ricorso n. Reg. Gen. N. 2417 del 1997 proposto da Grilli Rossello, Viviani Enedina, Paciotti M. Paola, Costamagna Bruno, Taccalozzi Italia, Cesaroni Anna, Vecchioni Alessandro, Cesaroni Antonino, Secchioni Americo, Spallacci Quinto, Capellini Giulio, Spaghetti Almo, Ciminelli Ercole, Batoli Pietro Antonio, Primavera Elio, Mercuri Natalino, rappresentati e difesi dall'avv. P.M. Montaldo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, v. degli Scipioni 232, per delega in calce all'atto introduttivo;

contro

Comune di Monte Porzio Catone, in pers. del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Paletti e presso il suo studio, in Roma, dom. in via Barnaba Tortolini 34;

per il riconoscimento

- del diritto, a seguito della decisione del Cons. ST., sez. IV n. 924/88, al ricalcolo del trattamento economico da determinarsi sul riequilibrio dell'anzianità pregressa in dodicesimi (anziché ventiquattresimi) a vantaggio dei ricorrenti che, in riferimento

all'applicazione dell'art. 41 d.P.R. n. 347 del 25.6.1983, si

trovano nella stessa condizione dei beneficiari di cui alla pronuncia richiamata, secondo il principio in essa enunciato per il quale "la valutazione degli anni di effettivo servizio prestato dai dipendenti degli enti locali nei livelli inferiori da computare in mesi sul valore di una classe e di uno scatto deve essere effettuato suddividendo la classe o lo scatto in dodicesimi e non

in ventiquattresimi";

- e del diritto, a seguito della decisione del TAr Lazio, sez. II bis, n. 33 del 1995, al ricalcolo del beneficio economico da ricavarsi nella sua determinazione da tutta la carriera giuridica ed economica, con inclusione nello stesso ricalcolo di tutto l'intero periodo di attività lavorativa, svolta in funzioni e livelli diversi sino al limite di otto classi per ciascuna qualifica o livello (pagabile) all'8% della retribuzione iniziale, distinguendo la progressione economica per ciascuna qualifica o livello e non già limitando il ricalcolo ad otto classi (all'8% della retribuzione iniziale) complessivamente per una sola delle qualifiche o livelli in cui il dipendente è transitato ad esclusione delle altre qualifiche o livelli del percorso della carriera individuale;

- il tutto con interessi e rivalutazione dalla data di spettanza;

- previo annullamento di tutti gli atti a contenuto generale e specifico, ove emessi, denegatori del diritto patrimoniale rivendicato dai ricorrenti;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione ell'amministrazione;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, alla pubblica udienza dell'11.3.2004, la...

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