Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto - Facolta' per i Comuni di stabilire che ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), promossi con due ordinanze del 30 maggio 2005 dalla Corte di cassazione sui ricorsi promossi dal Comune di Sassuolo contro l'Immobiliare Sportiva Sassolese s.p.a., iscritte ai nn. 282 e 283 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Franco Gallo;

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso di due giudizi riguardanti altrettanti avvisi di rettifica della dichiarazione resa ai fini dell'ICI per gli anni 1995 e 1996, emessi dal Comune di Sassuolo per due unita' immobiliari di proprieta' di una societa' per azioni, ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, depositate il 30 maggio 2005, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione;

che il giudice a quo premette che: a) gli immobili oggetto dell'avviso di rettifica erano stati concessi in locazione dalla societa' per azioni proprietaria a un ente non commerciale (nella specie, un'associazione sportiva) e dallo stesso utilizzati; b) la locatrice non aveva corrisposto l'ICI, ritenendo sussistenti i presupposti cui il citato art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 subordina l'esenzione da tale imposta;

che, osserva il rimettente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis nel giudizio principale), soggetti passivi dell'imposta sono il "proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare del...

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