Sentenza nº 4477 da Council of State (Italy), 22 Giugno 2004

Data di Resoluzione22 Giugno 2004
EmittenteCouncil of State (Italy)

N.4477/2004

Reg. Dec.

N. 3035 Reg. Ric.

Anno 2002

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello N.3035/2002, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

BONOMI Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Amato, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Calabria n. 56;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano, Sez.III, n. 7255/01;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato e la memoria dallo stesso prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 6 aprile 2004 il Consigliere Anna Leoni;

Nessuno Ë comparso per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. Premesso che

l'appellato, giovane di leva, nato il 6/6/1975, ha ottenuto il rinvio del servizio di leva sino al 31/12/99;

in data 30/5/00 ha chiesto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma detta istanza Ë stata rigettata in data 31 maggio 2000;

avverso il diniego Ë stato proposto ricorso avanti al Tribunale civile di Milano che, con sentenza n. 120/01 del 7/02/2001, lo ha accolto;

l'Ufficio nazionale per il servizio civile ha precettato l'appellato per il 29/10/2001;

tale precetto Ë stato impugnato dall'interessato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

con la sentenza qui impugnata (n. 7255/01), detto Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di precettazione per il servizio civile ritenendo che la chiamata fosse stata effettuata oltre i termini perentori entro i quali la stessa doveva essere disposta;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha appellato tale decisione, deducendo la violazione dell'art. 2935 c.c. in quanto l'art. 3 del D.Lgs. n. 504/97 applicabile all'appellato, studente universitario, non prevede alcuna decadenza, da cui l'applicabilit‡ del termine annuale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1990; in quanto tale disciplina si estende agli obiettori ex art. 6 L.n. 230 del 1998; in quanto il termine per la precettazione non puÚ che decorrere o dal provvedimento...

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