Sentenza nº 161 da Lazio, Latina, 05 Aprile 2004

Data di Resoluzione05 Aprile 2004
EmittenteLazio - Latina

REPUBBLICA ITALIANA N.161/2004 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 151/2004 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Staccata di Latina

composto dai signori

Dott. Franco Bianchi Presidente

Dott. Sandro Aureli Componente

Dott. Santino Scudeller Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 151 dell'anno 2004, proposto da Miranda Paniccia, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Sala e Mario Sala, domiciliata elettivamente in Latina, Segreteria T.a.r.;

contro

Ministero Lavoro e Politiche Sociali - I.N.P.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato;

per la dichiarazione

dell'illegittimit‡ del silenzio inadempimento formatosi a seguito di atto di diffida notificato il 07/01/2004, e ordinare alla Direzione Centrale I.N.P.S. ed eventualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di provvedere agli adempimenti di propria competenza entro il termine, non superiore a trenta giorni, che il Collegio vorr‡ fissare.

Visto l'atto di costituzione dell'Avvocatura dello Stato.

Visti gli atti tutti di causa.

Uditi alla camera di consiglio del 19.03.2004, nel corso della quale Ë stato rappresentato il possibile difetto di giurisdizione, il relatore dott. S. Scudeller, per la ricorrente l'avv. M. Sala e per i resistenti l'avv. A. Venturini dell'Avvocatura dello Stato.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO DIRITTO

1) Con atto notificato il 10.02.2004 - depositato il successivo 11 -, la ricorrente agisce per la declaratoria dell'illegittimit‡ del silenzio formatosi sulla diffida notificata in data 07/01/2004 alla Direzione Centrale I.N.P.S.

2) Si Ë costituita con atto di stile l'Avvocatura dello Stato.

3) Alla camera di consiglio del 19.03.2004, il ricorso veniva chiamato e poi introdotto per la decisione.

4) L'impugnativa si collega ad altro ricorso, deciso dalla Sezione con sentenza n. 290 del 2003 concernente la declaratoria dell'illegittimit‡ del silenzio serbato quanto all'obbligo ex art. 71 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, di adozione del prescritto regolamento. Per quanto presupposto dall'attuale ricorso, rileva che: a - con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, il Ministero ha adottato il regolamento previsto dall'art. 71 L. cit.; b - la ricorrente, in forza del detto regolamento, con nota del 28.5.2003, ha reiterato l'istanza di liquidazione della pensione, con il cumulo dei contributi versati...

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