Sentenza nº 2046 da Campania, Salerno, 17 Novembre 2004
Data di Resoluzione | 17 Novembre 2004 |
Emittente | Campania - Salerno |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA
SALERNO
Seconda Sezione
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Umberto Orrei Presidente
Dott. Sabato Guadagno Consigliere
Dott. Nicola D'Angelo Primo Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 176 Reg. Gen. del 1996, proposto da Aulisio Nicola, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con il quale Ë elettivamente domiciliato in Salerno, via R. Mauri n. 126;
C O N T R O
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, e il Distretto militare di Salerno, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis sono domiciliati in piazza XXIV Maggio n. 26;
per l'annullamento
della cartolina precetto n. 737 del 5.12.1995;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazione intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 13.5.2004 il dott. Nicola D'Angelo;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il signor Nicola Aulisio, con ricorso notificato il 25.1.1996 e depositato il 26.1, ha impugnato la cartolina precetto n. 737 del 5.12.1995 con la quale Ë stato chiamato a svolgere il servizio di leva nonostante fossero trascorsi quattro anni dalla scadenza del rinvio per studi.
In particolare, ha prospettato come motivi di gravame: la violazione dell'art. 21 della legge n. 191/75, l'eccesso di potere nonchÈ il difetto di istruttoria per ingiustizia manifesta, la violazione del giusto procedimento, la violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 1990..
Il Ministero della Difesa si Ë costituito in giudizio il 5.2.1996.
Questo Tribunale con ordinanza collegiale n. 202 del 7.2.1996 ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.
La causa veniva trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 13.5.2004.
D I R I T T O
Il ricorrente, dopo la scadenza del rinvio del servizio militare per studi (31.12.1991), Ë stato sottoposto dall'Amministrazione della difesa ad ulteriori accertamenti sanitari, con diverse determinazioni di rinvio del servizio, fino alla effettiva chiamata alle armi dopo quattro anni (13.3.1996) dalla scadenza del titolo di rinvio per studi.
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