Sentenza nº 1216 da Lazio, Roma, 09 Febbraio 2004
Data di Resoluzione | 09 Febbraio 2004 |
Emittente | Lazio - Roma |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 10039/2000 proposto dai signori Sabina Massarelli, Piero Francolini, Diego Rispoli, Davide Usai, Teodosio Zeuli, Maddalena Flore, Anna Maria Marino, Paola Redaelli, Francesco Loriga, Giorgio Spaccini, Luigi Gatti, Riccardo Mollo rappresentati e difesi dall'Avvocato Domenico Tomasetti ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Mazzini n.27;
C O N T R O
Autorit‡ per le Garanzie nelle Comunicazioni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato nella sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Per l'ANNULLAMENTO
Delle note in data 22.5.2000 con le quali Ë stata respinta la istanza per la corresponsione dell'indennit‡ perequativa prevista dall'art.50 del regolamento di cui alla delibera dell'Autorit‡ n.17 del 16.6.1998; della delibera dell'Autorit‡ n.209 del 29.3.2000, nonchÈ dei pareri espressi in data 8.9.1999 e 7.2.2000 ed ove necessario della delibera n.17 del 16.6.1998 in parte qua;
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme loro dovute ai sensi dell'art.50 del regolamento di cui alla delibera dell'Autorit‡ maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Relatore alla camera di consiglio del 26.11.2003 il consigliere Roberto Capuzzi e uditi, altresÏ, l'avv. D. Tomassetti e l'avv. dello Stato Vinci Orlando;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
I ricorrenti, dipendenti a tempo indeterminato di varie Amministrazioni pubbliche, hanno prestato servizio in posizione di fuori ruolo presso l'Autorit‡ resistente sino al 31.1.2000, data in cui sono rientrati nelle amministrazioni di appartenenza.
I ricorrenti hanno dapprima prestato servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, istituito ai sensi della legge n.223/90.
Successivamente, la legge n.249/97 ha istituito l'Autorit‡ per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L'articolo 1, comma 22 di tale legge prevede che dalla data del suo insediamento l'autorit‡ subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarit‡ dei rapporti attivi e...
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