Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 62

dell'8 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La Regione Abruzzo, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, cosi' come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtu' del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilita' della persona e alla sua liberta', secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, e' assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilita' e di' riconquistare la propria liberta', nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  2. La Regione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 aprile 2001, n. 154, ´Misure contro la violenza nelle relazioni familiariª, e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, ´legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiª, promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti.

  3. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarieta', sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e sostiene l'attivita', nel territorio regionale, di centri antiviolenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessita' delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

  4. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolidi, ai sensi del comma 1 dell'Art. 2 della legge n. 328/2000.

  5. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarieta' alle vittime di tale violenza.

  6. La Regione riconosce il carattere decisivo dell'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale, sia per le attivita' di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli attraverso l'accoglienza ed il sostegno alla costruzione di nuovi progetti di vita con l'utilizzo di personale qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza di genere, sia per la realizzazione di progetti di rete quale azione integrata contro la violenza alle donne. La Regione valorizza le esperienze pilota e garantisce la promozione di nuovi centri o case rifugio e il supporto alle attivita' delle reti locali.

    Art. 3.

    Progetti antiviolenza

  7. La Regione, per le finalita' della presente legge finanzia progetti antiviolenza presentati:

    1. da enti locali singoli o associati;

    2. da associazioni femminili operanti nella Regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

    3. da enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti nella Regione e con tutti gli organismi indicati nella legge n. 328/2000 Art. 1 comma 5, ferme...

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